Attenzione
Il Tar dà torto al Comune la palazzina non si fa
Annullata la concessione edilizia per una costruzione sul lungomare di levante che era stata autorizzata nel 2008 dall’Amministrazione Faenzi
CASTIGLIONE. Ennesimo annullamento di una concessione edilizia a Castiglione. Il Tar per la Toscana si è pronunciato nei giorni scorsi sul ricorso proposto da Roberto Citerni e Carolina Borgogni, contro il Comune di Castiglione (all’epoca dei fatti, settembre 2008, guidato dal sindaco Monica Faenzi) che aveva autorizzato una concessione edilizia alla ditta di Stefano Pozzi, proprietaria anche del terreno, di fronte al lungo mare di levante (lato Ponte Giorgini). Ai signori Roberto Citerni e Carolina Borgogni – come recita la stessa sentenza del tribunale amministrativo - proprietari confinanti, non erano chiare le modalità con le quali erano state rilasciate le licenze e - «decidevano di impugnare il permesso. In particolare i ricorrenti hanno fatto presente che l’intervento in esame non era ammesso, ex art.26 delle Nta del Prg in zona B, che era consentita solo la ristrutturazione edilizia sul lotto edificato e la nuova costruzione sul lotto inedificato, che dunque non erano possibili interventi di natura mista con accorpamento e traslazione di volumetrie tra un lotto e l’altro, e che comunque la prevista ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, non contemplava una ricostruzione fedele del fabbricato preesistente». In sostanza stava per nascere un nuovo fabbricato e - «che l’intervento, autonomamente riqualificato dal Comune come di sostituzione edilizia, non era consentito in zona B4, ma solo in zona B5, ai sensi dell’art.26 delle Nta del Prg e comunque non attuabile perché non riferito all’intero isolato». Era stato insomma consentito lo spostamento di una volumetria da un lotto all’altro, oltre il limite della sostituzione edilizia e con una volumetria sul lotto inedificato del pari al di là di quanto consentito per la nuova edificazione, e che era stato calcolato per il limite di volumetria del fabbricato esistente anche il vano cantine, pur non essendo stata tale cubatura autorizzata ad uso abitativo, né sanata, risultando comunque volume interrato non computabile. La Pozzi srl, difesa dall’avvocato Francesco Massimo Pozzi, e il Comune di Castiglione, dagli avvocati Stefania Falini e Daniele Falagiani, illustravano le memorie difensive, spiegando l’infondatezza nel merito del ricorso e chiedendone la reiezione. Lo scorso 6 dicembre la causa veniva nuovamente discussa, con il ricorso invece considerato fondato e accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, la licenza edlizia. Il Comune, nel rilasciare il permesso a costruire aveva utilizzato l’espressione “sostituzione edilizia e nuova edificazione”, mentre il privato controinteressato, nella relativa domanda, faceva riferimento invece ad un intervento di “ristrutturazione edilizia e nuova edificazione”.
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