Il Tirreno

Grosseto

Sul Castello non c’è posto per il ripetitore radio

di Enrico Giovannelll
Sul Castello non c’è posto per il ripetitore radio

Il privato proprietario aveva dato il via libera all’installazione di un’antenna sul monumento simbolo di Castiglione: il Consiglio di Stato ribadisce che non può

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CASTIGLIONE. Quell’antenna non s’ha da fare… Parafrasando i Promessi Sposi, sul Castello di Castiglione, immobile di interesse storico, non potrà essere installato nessun ripetitore, come ad esempio una stazione radio base

L’ultima sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi ha messo fine al contenzioso fra la proprietà, nella persona di Carlo Barabino, e il Comune, una vicenda iniziata addirittura nel 2004.

Proprio Barabino, nell’ottobre di quell’anno, aveva sottoscritto un contratto con la società H3G «per la locazione di uno spazio (di circa mq. 3) posto sul piano di copertura, per l’installazione e il mantenimento dei supporti di antenna di una stazione radio base, nonché di uno spazio, di circa mq. 30, posto nell’area adiacente il detto immobile, per il posizionamento dei relativi apparati».

In sostanza sul tetto del Castello che domina Castiglione (non a caso ragione era stato individuato come punto strategico per un’antenna della telefonia mobile) e rappresenta uno dei simboli del paese, ci sarebbe stato lo spazio per installare questa stazione radio. Nell’agosto del 2005 il Comune aveva però respinto la concessione della licenza edilizia, evidenziando i vincoli sull’edificio.

Barabino aveva così impugnato la determinazione davanti al Tar per la Toscana, iniziando la causa. Lo stesso Tar, nel luglio del 2007, dichiarò il ricorso inammissibile «per difetto di legittimazione attiva del ricorrente». Secondo il Tar, infatti, «era la società H3G, che aveva presentato l’istanza al Comune di Castiglione della Pescaia per l’installazione della stazione radio base per la telefonia mobile, l’unico soggetto legittimato a impugnarne il rigetto». Barabino però, ritenendosi invece legittimato come attore del ricorso, ha fatto appelo al Consiglio di Stato, col suo avvocato Vittorio Chierroni che argomentava nell’interesse del suo assistito il «sostanziale personale e diretto coinvolgimento» e che la proprietà era stata «privata della possibilità di percepire i relativi canoni di locazione».

Il Comune invece, difeso dall’avvocato Daniele Falagiani, confermava la bontà del diniego per i vincoli esistenti. Come il Consiglio di Stato in questa ultima sentenza ha ribadito: «Il signor Barabino è estraneo al potere che l’Amministrazione ha esercitato nei confronti di H3G, che era l’operatore telefonico che doveva essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere l’assenso alla realizzazione dell’impianto, e che non aveva un interesse giuridicamente protetto e non poteva far valere autonomamente le sue ragioni davanti al Tar nei confronti dell’atto di diniego, opposto dal Comune alla società H3G, anche se da tale atto potevano determinarsi (per lui) conseguenze di natura economica (poi verificatesi a seguito dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale nel rispetto di una clausola espressa contenuta nel contratto medesimo). Ciò trova conferma nella circostanza che H3G non ha ritenuto di dover impugnare tale diniego ma ha fatto acquiescenza alle determinazioni dell’Amministrazione, con ciò rendendo impossibile la realizzazione dell’impianto nel sito in questione e facendo quindi venir meno (anche) ogni possibile interesse oppositivo del sig. Barabino alle suddette determinazioni».

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