Attenzione
«Ha dimostrato partecipazione»
Ecco perché sono state riconosciute le attenuanti generiche all’imputato
GROSSETO. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma dell’ergastolo, chiedendo caso mai di valutare l’ipotesi di sentire di nuovo il perito psichiatra Fabbrizzi (che aveva escluso l’incapacità di intendere e di volere). La Corte di appello lo ha invece ritenuto non necessario e ha riletto quelle pagine evidenziandone l’esaustività anche a proposito dell’incidenza del disturbo border line e respingendo la richiesta difensiva di riconoscimento di un’incapacità di intendere e di volere anche sulla base del comportamento di Matteo Gorelli, «che aveva scelto il momento più propizio» per mettere in atto le condotte violente, e cioè «quando i militari erano molto vicini tra loro e davano le spalle. Scelta che dimostra raziocinio, al pari della fuga dalla seconda pattuglia intervenuta (che dovette sparare contro i pneumatici per fermare la corsa della Clio) e della lucidità dimostrata nel portare via i verbali di accertamento della positività all’alcoltest. Non è possibile accogliere la tesi difensiva secondo la quale Gorelli avrebbe avuto «l’ossessiva preoccupazione di evitare il sequestro dell’auto e di dare in tal modo un dispiacere alla madre», perché c’è una «enorme, assoluta, macroscopica sproporzione dei reati» rispetto alla contestazione della guida in stato di ebbrezza.
Ma sul riconoscimento delle attenuanti generiche (e di conseguenza sulla riduzione della pena) la Corte si apre, pur evidenziando la «slealtà processuale» di Matteo che si era assunto anche responsabilità non sue. Gorelli non ha colpa per il contesto in cui si è formato e vissuto. Ha avuto «massima partecipazione emotiva» nel ripercorrere i fatti e quando era entrato nella comunità Exodus di Milano (dove è tutt’ora) era «disperato». Ha inciso anche il rapporto - anche epistolare - con Claudia Francardi vedova di Santarelli. «Gli elementi sin qui evidenziati rimandano dunque a un quadro che, valutato anche in relazione alla giovanissima età dell’imputato al momento del fatto, legittima il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche», equivalenti rispetto alle aggravanti.
Omicidio (24 anni), tentato omicidio (5), resistenza alla seconda pattuglia dei carabinieri (6 mesi), furto aggravato (e non rapina - 6 mesi) della cartellina della prima pattuglia fanno 30; con la riduzione per la scelta dell’abbreviato il totale è 20. (p.s.)
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