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Grosseto

«Caso Santini, quella norma è desueta»

«Caso Santini, quella norma è desueta»

Licenziamento ingiusto: il legale precisa che «la discriminazione non è provata, è solo presunta»

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GROSSETO. «Il datore di lavoro, in questo caso, è vittima dell’applicazione di una norma desueta, che avrebbe bisogno di essere modificata e aggiornata ai tempi correnti, poiché contiene automatismi e presunzioni che mal si conciliano con i nuovi costumi sociali».

L’avvocato Simonetta Sforzi, che tutela La Boutique di Santini Sirio (condannata dopo il licenziamento di una commessa), interviene per chiarire gli aspetti non citati nella sentenza che pure hanno fatto parte del procedimento; e interviene perché «non si creda nella raggiunta prova di un intento discriminatorio, che invece è solo frutto di una presunzione».

Il legale spiega che l’articolo 35 «in realtà recepisce una norma vetusta, risalente al 1963; in buona sostanza, chi licenzia una lavoratrice nell’arco di un anno dalla pubblicazione del matrimonio, si presume che metta in essere un licenziamento discriminatorio». Solo se il datore di lavoro dimostra la colpa grave della dipendente, la cessazione dell’attività, l’ultimazione delle prestazioni per le quali la dipendente era stata assunta e la scadenza contrattuale, può vincere tale presunzione. «Il licenziamento - argomenta l’avvocato Sforzi - era effettivamente motivato dalla riduzione del giro di affari, ma tale eventualità non è ricompresa nel tassativo elenco riportato dalla norma». Una presunzione insuperabile: l’unico oggetto di prova in un procedimento del genere, è stato dimostrare che la commessa aveva lavorato presso altri esercizi, decurtando gli importi dovuti nel periodo intercorso tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione.

La dipendente «non è affetta da alcuna malattia», tiene a precisare l’avvocato riferendosi al passaggio pubblicato nell’articolo di ieri «con qualche problema di salute» (adottato dal cronista solamente per tutelare un aspetto relativo alla sfera privata non menzionabile); «lavorava da quattro anni alle dipendenze della datrice, che in sessanta anni di attività ha subìto per la prima volta una causa di lavoro - aggiunge l’avvocato - e da quattro conviveva more uxorio col proprio compagno. Di fatto era dunque una donna “sposata” e la formalizzazione del vincolo nulla ha modificato nella situazione di fatto che, pertanto, non meriterebbe tutela. Purtroppo, le norme non sono perfette e i giudici sono chiamate ad applicarle anche se desuete. Si può auspicare una modifica della disposizione contenuta nell’articolo 35 che, estendendo alle coppie di fatto la protezione prevista dalla norma, ne escluda l’applicazione a chi, dopo una lunga convivenza, formalizza con le nozze il proprio rapporto».(p.s.)

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