La manifestazione
«È stato ingiusto licenziare la commessa»
Il giudice del lavoro condanna i titolari di un negozio del centro: la donna era stata allontanata dopo il matrimonio
GROSSETO. Il licenziamento della commessa? Ingiusto, se le motivazioni risiedono nel matrimonio della donna. Il giudice ha condannato il datore di lavoro non soltanto alla reintegrazione nel posto ma anche al risarcimento delle retribuzioni finora non percepite, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
A soccombere, in questo caso, è stato un conosciuto negozio del centro, La Boutique di Sirio Santini. Il giudice Antonella Casoli - che ha proceduto con il rito Fornero per l'ormai celebre articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - ha riconosciuto le ragioni della commessa, che aveva lavorato lì per circa quattro anni fino alla fine di aprile 2013 e che, assistita dall'avvocato Silvia Muratori, nell'ottobre scorso aveva contestato i «giustificati motivi» con i quali il datore di lavoro l'aveva licenziata. Una lettera arrivata tra l'altro dieci giorni dopo le nozze e nella quale era stato specificato che la società doveva «procedere a una riorganizzazione aziendale finalizzata a una più economica gestione dell'impresa». La contestazione nei confronti del datore di lavoro era corroborata dal fatto che, nei giorni successivi, al suo posto era stata assunta un'altra commessa. La donna, quarantenne, all'epoca con qualche problema di salute, aveva sostenuto che si trattava di una discriminazione. Di diverso avviso i responsabili del negozio, assistiti dall'avvocato Simonetta Sforzi, che hanno negato qualsiasi forma di discriminazione e hanno ribadito che il calo del fatturato giustificava l'adozione del provvedimento.
Il giudice nota che la ditta Santini non ha specificato che il licenziamento era avvenuto per uno dei tre motivi indicati dall'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha anche ritenuto («non v'è dubbio») che sia invece «da ritenersi comminato a causa del matrimonio». Non vi è alcuna incostituzionalità di applicazione di quella norma, come invece sostenuto a gran forza dalla ditta, e dunque il giudice ha condannato i responsabili del negozio alla reintegra nel posto di lavoro ricoperto in precedenza. Ha anche stabilito - sulla base delle testimonianze rese in aula ma, visto che non tutte sono complete, soprattutto delle buste paga successive all'episodio - che la donna debba avere gli stipendi che le spettano dalla data del licenziamento meno i 970 percepiti lavorando altrove nei due mesi dell'estate scorsa.
La commessa non vuole tornare a lavorare lì, spiega l'avvocato Muratori, e chiederà il risarcimento degli stipendi non percepiti, pari a quindici mensilità. L'avvocato della ditta Santini spiega di non aver ancora deciso con il cliente se presentare appello contro la sentenza, depositata appena l'altro giorno: una sentenza ritenuta comunque «profondamente ingiusta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
