Finanza
Il Tar blocca la centrale Bagnore 4
Un vizio di forma annulla l’autorizzazione regionale alla costruzione del megaimpianto di Santa Fiora
FIRENZE. Ricorso respinto ma motivi aggiunti in parte accolti. Risultato: il Tribunale amministrativo della Toscana blocca la centrale geotermica di Bagnore 4, annullando l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Toscana ad Enel Green Power per costruire l’impianto.
Il ricorso al Tar. La decisione è contenuta nella sentenza con cui il 20 gennaio il giudici fiorentini sono stati chiamati a pronunciarsi a seguito del ricorso presentato nel 2012 dalle associazioni ambientaliste Wwf, Italia Nostra, Forum Ambientalista e altri soggetti privati (tra di essi l’ex assessore provinciale di Rc Sergio Bovicelli e la comunità buddista Dzogchen) che da anni lottano per impedire lo sfruttamento geotermico dell’Amiata sostenendo che, per le particolari condizioni del sottosuolo dell’ex vulcano, andare a pescare il calore della terra, qui, sia inquinante.
Un progetto del 2005. Di diverso parere Enel Green Power che da mezzo secolo è presente in Amiata con le sue centrali e che nel marzo del 2013 ha, appunto, avviato la costruzione dell’ultimo impianto, Bagnore 4, tra i comuni di Santa Fiora e Arcidosso, con un megainvestimento di 123 milioni di euro e un progetto che risale al 2005, anno in cui Enel invia alla Regione richiesta di compatibilità ambientale della centrale. Negli anni si è svolto il complicato iter autorizzativo: la valutazione di impatto ambientale, gli studi geostrutturali, le osservazioni degli enti locali, la conferenza dei servizi, il parere dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e, infine, il 10 settembre 2012, è arrivata l’autorizzazione della giunta alla costruzione: la delibera 810.
Respinti i 12 punti “oscuri”. Contro questa delibera le associazioni ambientaliste presentano prima un ricorso e poi i cosiddetti motivi aggiunti, depositati il 21 marzo 2013. Gli ambientalisti lamentano dodici carenze nell’istruttoria presentata da Enel: mancherebbe il bilancio idrico; non sarebbe stato approfondito il possibile collegamento tra falda acquifera superficiale (e potabile) e quella geotermica sottostante e il connesso pericolo di inquinamento della prima; lo studio sull’impatto sulla salute dei cittadini sarebbe carente; Enel non avrebbe valutato l’impatto complessivo di tutte le centrali; non avrebbe descritto le condizioni iniziali dell’ambiente per alcuni fattori; non avrebbe fatto una valutazione piena di incidenza; avrebbe rimandato, a dichiarazione di compatibilità ambientale già adottata, gli accertamenti o monitoraggi necessari alla Via, in tutto ben 38, sollevati dalla Regione; non avrebbe rispettato il suo stesso protocollo per monitorare le emissioni di ammoniaza e mercurio; non avrebbe risposto alle osservazioni dei cittadini e delle associazioni; non ha invitato alla concertazione l’Autorità di bacino del Tevere; avrebbe presentato una istruttoria carente. Il Tar respinge uno per uno i dodici punti del ricorso, riconoscendo ora che la correlazione tra le falde è stata affrontata, ora che la valutazione cumulativa è stata fatta e così via.
«Ok le 38 prescrizioni». In particolare il Tar riconosce la bontà del metodo con cui la Regione autorizza impianti di questo tipo e, cioè, concedere la Via anche se “qualcosa non va”, rimandando la soluzione di possibili e significativi impatti ambientali alle cosiddette “prescrizioni”. Insomma, la regione in sostanza dice: “ok, ti do l’autorizzazione a costruire l’impianto ma ti devi impegnare a sistemare questo e quell’aspetto». Nel caso della richiesta di autorizzazione a costruire Bagnore 4 la Regione ha inviato a Enel ben 38 prescrizioni che riguardano tutti gli ambiti tematici della Via (aspetti generali, qualità dell’aria, risorsa idrica, clima acustico, campi elettromagnetici, flora, fauna, qualità del paesaggio, cantierizzazione, patrimonio culturale, suolo e sottosuolo, rifiuti e bonifiche). Ma i giudici ritengono che questo modo di autorizzare tali impianti «è del tutto fisiologico».
Il vizio di forma. Cosa, dunque, ha convinto il Tar a sospendere l’autorizzazione alla costruzione? Il Tar riconosce che la Regione ha “derubricato” le 38 prescrizioni a «meri prodromi dell’avvio dei lavori e, in taluni casi, dell’avvio dell’esercizio degli impianti». In particolare, le prescrizioni 17, 18 e 19 prevedevano che Enel presentasse un Protocollo di gestione e manutenzione impianti con il calendario degli interventi e le misure da adottare in caso di guasti, e che prevedesse la comunicazione in tempo reale a Regione e Arpat di blocchi delle centrali. Il 19 novembre 2012 ad Arpat non risulta che Enel abbia presentato una proposta. E il 19 dicembre 2012 Arpat ritiene che «il Protocollo per Bagnore 3 e 4 risponda solo in parte a quanto prevede la prescrizione». Intanto, però il 26 novembre 2012 la conferenza dei servizi rilascia l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del nuovo impianto di Bagnore 4, dicendo che Enel aveva ottemperato all’autorizzazione. Cosa impossibile, visto che 23 giorni dopo Arpat riconosceva che il Protocollo rispondeva solo in parte alla prescrizione. Ora, se la Via può essere data pur allegandovi delle prescrizioni, bisogna poi che queste prescrizioni siano rispettate. In questo caso, invece, la Regione ha rimandato di nuovo questo “appuntamento”. Per il Tar, infatti, non è sufficiente che l’Arpat abbia poi espresso parere favorevole il 3 febbraio 2013. Troppo tardi. Per questo motivo annulla l’autorizzazione. Non appena la sentenza sarà notificata alla Regione, i lavori per Bagnore 4 dovranno essere sospesi.
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