Finanza
«Condotta antisindacale» Condannata la Copaim
Il giudice accoglie il ricorso Fai-Cisl dopo l’accordo stipulato con la sola Flai-Cgil Quest’ultima aveva costituito una Rsa ritenuta illegittima in presenza della Rsu
ALBINIA. La Copaim ha tenuto un comportamento antisindacale quando ha stipulato il contratto integrativo con la Rsa (rappresentanza sindacale aziendale) costituita dalla sola Flai-Cgil e non con la Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) legittimamente eletta e in carica e costituita non solo da Flai ma anche da Fai-Cisl. Lo ha stabilito il giudice del lavoro Antonella Casoli, che ha ribaltato nel merito le conclusioni del primo giudice, che aveva respinto il provvedimento di urgenza chiesto dalla Fai-Cisl non ravvisando pregiudizi.
Nella sentenza, il giudice ha ordinato all’azienda di Albinia che si occupa di prodotti agro ittici mediterranei «di cessare il proprio comportamento antisindacale, interrompendo ogni rapporto con la Rsa Flai-Cgil, astenendosi da qualsivoglia iniziativa che si ponga in contrasto con la Rsu in carica e che si fondi sul riconoscimento della Rsa Flai-Cgil». Il giudice non ha invece accolto la richiesta di nullità del contratto aziendale Copaim-Flai, non discontrando «alcuna specifica causa di nullità».
Nel luglio 2012 la Cisl tramite l’avvocato Roberto Burzi aveva lamentato l’irregolarità del comportamento dell’azienda, mentre erano in corso le trattative tra la ditta di Daniele Lombardelli (avvocato Paolo Bastianini) e la Rsu composta da due rappresentanti Fai e da uno Flai dopo le elezioni del 2009: il contratto aziendale era stato stipulato con la sola Flai costituita nel 2011 e solo per gli impiegati. Illegittimo, secondo il sindacato, costituire una Rsa in presenza della Rsu.
Un ragionamento che ha convinto il giudice del lavoro. Gli accordi interconfederali del 1993 e del 1994 nonché l’accordo nazionale del 1996 sanciscono che le Rsa perdono di efficacia quando vengono elette le Rsu e anzi le organizzazioni rinunciano espressamente a costituire Rsa una volta in presenza delle Rsu. È fatto salvo il diritto a costituire una Rsa tra le organizzazioni che non abbiano partecipato all’elezione della Rsu: ma non è questo il caso, perché la Flai era dentro la Rsu. E sulla base del contratto collettivo applicato in azienda «la Copaim avrebbe dovuto astenersi - scrive il giudice - dal legittimare attraverso la conduzione delle trattative e la successiva sottoscrizione di un contratto aziendale, la costituzione di una Rsa che la stessa organizzazione firmataria del contratto si era impegnata a non costituire».
Nulla è mutato, secondo Casoli, per effetto dell’accordo interconfederale del 2011. Dunque, Copaim ha interferito «in modo illegittimo» con l’assetto della rappresentanza e con le prerogative della Rsu. E non importa che la stessa Rsu abbia poi stipulato per gli operai un contratto analogo a quello per gli impiegati: «la condotta datoriale ha comunque determinato una lesione del prestigio e delle prerogative della Rsu, comunque estromessa dalla trattativa scavalcata dalla stipula di un contratto con le sole sigle che avevano partecipato alla Rsu». Una condotta antisindacale che viene ritenuta ancora «sussistente», visto che la Rsa non è stata disconosciuta e che in mancanza di un’inibizione l’azienda potrebbe proseguire ad avere rapporti «con la illegittima Rsa».
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