Sicurezza
La litigata tra le vicine va in Cassazione
Una era accusata di aver offeso l’altra per certi amori facili che avevano messo in imbarazzo il condominio
CAPALBIO. Una si era lamentata, per scritto, perché l'altra sbandierava i suoi amplessi ai quattro venti e metteva in imbarazzo il condominio. L'altra avrebbe replicato, a voce, dandole della mignotta al culmine di una lite. E quella offesa ha viaggiato per gli uffici giudiziari fino ad arrivare alla Cassazione, che ha comunque confermato l'assoluzione della donna pronunciata dal giudice di pace di Orbetello ormai tre anni fa.
I fatti sono vecchissimi, dell'agosto 2006. Quel giorno - o forse quel pomeriggio o quella sera - a Capalbio le due donne si erano affrontate. Alessandra (il nome è di fantasia), oggi 48enne, aveva in precedenza scritto a Marisa (idem) contestandole la «totale mancanza di educazione, di decenza e di rispetto per gli altri», dal momento che Marisa avrebbe sbandierato «i suoi amplessi ai quattro venti»; la donna veniva invitata a mettersi «per terra ma con un tappo in bocca». Marisa, ricevuta la lettera firmata con il cognome della famiglia di Alessandra, aveva affrontato quest'ultima, che le avrebbe dato della mignotta. «C'era anche un mio amico», aveva detto Marisa nella querela. Questi, sentito dai carabinieri, aveva dato una versione, poi cambiata nel giudizio davanti al giudice Adriano Simonetti. E proprio l'incertezza sull'orario effettivo in cui l'offesa sarebbe stata pronunciata ha indotto il giudice ad assolvere Alessandra: la testimonianza dell'uomo appare contraddittoria e ciò «la rende poco credibile e verosimilmente un po' troppo amichevole nei confronti della parte offesa». Da qui l'assoluzione per insufficienza di prove, anche alla luce del fatto che nella lettera di scuse che aveva seguito la lite l'imputata «non si scusa della lamentata colorita espressione verbale che avrebbe proferito nei suoi confronti», né tale lettera era stata presa in considerazione dalla parte offesa per una querela per diffamazione. La Procura aveva presentato appello, non condividendo i dubbi del giudice sull'orario (tra le 15 e le 16, poi diventato le 17) e ritenendo le testimonianze spontanee, coincidenti e attendibili. Così aveva fatto anche la parte civile. Il Tribunale ha osservato che, trattandosi di assoluzione, l'unico strumento di impugnazione è il ricorso in Cassazione e ha così inviato gli atti a Roma. La quinta sezione ha deciso per l'inammissibilità del ricorso del pm.
Gabriele Carotti
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