Toscana
Sanzione annullata Sarnicola vince il ricorso contro l’Asl
Il primario era stato sospeso anche dallo stipendio «Provvedimento tardivo, emesso oltre i 120 giorni»
GROSSETO. Annullato dal giudice del lavoro Antonella Casoli il provvedimento del 2011 con il quale la Asl aveva sanzionato con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi il primario del reparto di oculistica, Vincenzo Sarnicola. Il magistrato ha accolto il ricorso presentato due mesi più tardi dal luminare e ha anche condannato la Asl 9 a pagare le spese di giudizio (3.500 euro).
La questione in discussione è diversa da quella dal reintegro nelle funzioni - si deve prima pronunciare la Cassazione - ma è comunque inerente l’attività esterna. La Asl aveva contestato lo svolgimento - a suo giudizio non autorizzato e in condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi - di amministratore della Sarnicola&Sarnicola srl e del controllo della Santa Lucia srl, nonché del possesso di quote della Ovi Optical. La contestazione disciplinare era stata comunicata il 16 dicembre 2010, la sanzione era stata irrogata il 22 marzo 2011. «Tardi», aveva sostenuto il professor Sarnicola, perché dopo i 120 giorni di legge. Rivoltosi all’avvocato Francesco Amerini, Sarnicola aveva intanto ottenuto in via d’urgenza la sospensione del provvedimento, e poi aveva atteso il termine del procedimento di merito, in cui si era costituita l’azienda sanitaria: la direzione generale aveva insistito per la regolarità della procedura.
Ma «era ormai ampiamente decorso - scrive la dottoressa Casoli - il termine di 120 giorni». Non bisogna partire dall’esito dell’internal audit del 3 dicembre 2010 comunicato al direttore sanitario ma dal maggio 2010 «in cui la notizia dell’infrazione fu ricevuta dal dottor Andretta direttore dell’Unità operativa gestione del personale e presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari, così come risultante dalla relazione dell’ufficio servizi ispettivi».
Il giudice esamina la normativa in materia di provvedimenti disciplinari e nota che nei casi di sospensioni superiori a dieci giorni, il termine di 120 giorni deve partire «dalla prima acquisizione della notizia dell’infrazione anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura», quand’anche tali fatti «necessitino di ulteriori approfondimenti». E dalla relazione dell’ispettore risulta in modo incontestabile che era già nota a maggio 2010 (Andretta, appunto) la notizia delle attività imprenditoriali contestate nel procedimento disciplinare, cioè le attività esterne. I fatti erano «chiaramente evincibili dalla semplice lettura delle visure camerali». Visure che recavano la data dell’11 maggio 2010. «Peraltro - nota il giudice - l’azienda era da anni perfettamente a conoscenza del legame tra la Santa Lucia e il ricorrrente, posto che la società venne costituita nel 1999, a seguito della prima contestazione disciplinare di incompatibilità comunicata al ricorrente, proprio al concordato fine di eliminare la causa di incompatibilità contestata, procedendo alla sola cessione della proprietà dell’ambulatorio di oculistico ove il Sarnicola aveva operato sino ad allora e ha continuato ad operare, in regime di extra moenia, dopo la cessione delle quote». L’istruttoria seguente non può far sospendere il termine di decadenza.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google