Sicurezza
Un piano in più va bene se armonizza i tetti
«In caso di sostituzione edilizia, qual è l’altezza massima raggiungibile? È possibile, per analogia, applicare l’articolo 74, comma 12, del Regolamento urbanistico?». La domanda si riferisce alla...
«In caso di sostituzione edilizia, qual è l’altezza massima raggiungibile? È possibile, per
analogia, applicare l’articolo 74, comma 12, del Regolamento urbanistico?».
La domanda si riferisce alla possibilità di costruire uno o più piani in più sopra un edificio che si trovi tra altri edifici più alti, in modo da armonizzare e omogenizzare la linea dei tetti intorno. Sono esclusi, dunque, gli interventi che prevedono che le nuove strutture debordino oltre la linea preesistente. Nella sua risposta, il Comune prende, però, in considerazione anche altre norme e, in particolare, il decreto miinisteriale 1.444 del 1968. L’articolo 8 del Dm 1.444/68 – spiega il Comune – prevede per le zone omogenee di completamento che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti», ma c’è un’eccezione. Questa eccezione è rappresentata dagli edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche (...). Per analogia e coerentemente a
quanto stabilito da questo articolo, dunque – spiega il Comune – questa indicazione può genericamente anche
essere estesa agli interventi di sostituzione edilizia.
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