Sicurezza
Vietato il camping in pineta il Comune vince al Tar
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il Comune ha deciso di dare battaglia a chi viene in vacanza abusivamente, in pineta. La sentenza del Tar con cui lo scorso 17 ottobre si confermava la bontà dell’azione...
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il Comune ha deciso di dare battaglia a chi viene in vacanza abusivamente, in pineta. La sentenza del Tar con cui lo scorso 17 ottobre si confermava la bontà dell’azione promossa dall’Amministrazione, difesa dall’avvocato Daniele Falagiani, potrebbe aprire nuovi scenari d’inchiesta per chi ha promosso invece l’azione di annullamento, rimandata al mittente dallo stesso Tar. La vicenda infatti, riguarda l’ordinanza sindacale con cui il Comune da fine maggio, intimava per tutte le aree pinetate all’interno del territorio comunale il divieto di sosta finalizzata al campeggio. Un gruppo di proprietari di tali aree uniti nel consorzio “il Pino” (una venticinquina), ha promosso il ricorso contro l’ordinanza per quanto concerne l’area pinetata di loro proprietà. Un’azione, quella prodotta dal Comune, per contrastare i pericoli derivanti da un parcheggio selvaggio in aree considerate a rischio, come appunto le pinete. L’ordinanza, la numero 162 del 29/05/2013, recitava così: «Divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento con campers, roulottes, furgoni attrezzati, tende da campeggio, mezzi meccanici, baracche, giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea, delle persone in tutte le zone pinetate (pubbliche e private)». Insomma, il Comune con l’ordinanza cerca di porre rimedio a una situazione che va avanti da anni, ma che adesso non era più tollerabile: la vacanza “a scrocco” in pineta, appunto. In sostanza in queste aree, i proprietari prendevano la residenza, facendole diventare le case al mare, pur non avendo le dovute specifiche autorizzazioni e dunque fuori legge. Sempre nell’ordinanza si vieta lo scarico nelle aree pinetate pubbliche e private, non attrezzate per la dimora temporanea, l’uso di acque chiare e residui reflui, l’allacciamento alla rete elettrica e l’utilizzo di idranti o altri impianti pubblici. Il Tar ha considerato inoltre - «che nessuna argomentazione viene prospettata in ordine al danno grave e irreparabile che l’atto impugnato sarebbe idoneo ad arrecare ai ricorrenti», e condannato la parte ricorrente, i proprietari, al pagamento delle spese di giudizio (1.000 euro). Ora però, il Comune potrebbe indagare ancor più a fondo, e non solo tramite l’ordinanza. Sembra che controlli a tappeto siano già iniziati da parte dei tecnici e dei vigili urbani, alla ricerca anche di eventuali manufatti che in quelle aree proprio non dovrebbero esserci.
Ecco il perché il ricorso potrebbe regalare nuove sorprese negative ai proprietari. (en.g.)
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google