Il dolore
Guidava dopo lo spinello: assolto
Non seguito per intero il protocollo del ministero della salute
GROSSETO. Era imputato per aver guidato l’auto dopo aver assunto cannabinoidi. Ma è stato assolto, anche se con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste. E’ una sentenza destinata a tracciare una linea quella presa tempo fa dal giudice Andrea Stramenga, che si è richiamato a sentenze di Cassazione e al protocollo operativo del ministero della Salute proprio in caso di accertamenti richiesti dall’articolo 187 del Codice della strada. Il protocollo non era stato seguito interamente.
L’automobilista, 39 anni, abitante a Manciano, era stato fermato dai carabinieri lungo la provinciale Capalbiese nel pomeriggio di un giorno del giugno di due anni fa. Ai militari aveva dichiarato di aver fumato uno spinello confezionato con l’hashish, trovato ancora fumante sul tappetino. A casa c’era altra droga. Ce n’era abbastanza per ipotizzare il 187, anche perché le analisi effettuate in ospedale sulle urine avevano dato esito positivo per il consumo dei cannabinoidi. Il viceprocuratore onorario Alessandro Bonasera aveva chiesto (rito abbreviato) 4 mesi e 1.000 euro, il difensore Beatrice Spinosa con Alessio Bianchini l’assoluzione.
Il giudice ha rilevato che in questo caso gli accertamenti sono diversi da quelli per l’alcol: «altri elementi probatori devono dimostrare la sussistenza dell’alterazione psicoficisa. La ricorrenza di entrambe le condizioni (esame tecnico-biologico e quadro probatorio attestante l’alterazione psico-fisica) è necessaria in relazione al fatto che le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, con la conseguenza che la positività potrebbe imputarsi a un’assunzione risalente a giorni addietro e non determinante un attuale stato di alterazione psico-fisica nel soggetto assuntore».
Quegli esami non bastano. Secondo il protocollo finalizzato alle violazioni del codice della strada per consumo di sostanze stupefacenti, i campioni di sangue e urina devono essere suddivisi in tre parti (analisi preliminare, conferma e conservazione per eventuali contro-analisi giudiziarie): e poiché in questo caso è stato effettuato solo il test preliminare per le urine e poiché l’accertamento non ha riguardato anche il dato quantitativo (cioè la concentrazione della sostanza), ecco che secondo il giudice manca «un valido accertamento tecnico» a fini giudiziari. (p.s.)
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