Attenzione
Ora Consiglio di Stato o commissario
La lista della Iacomelli deve decidere come comportarsi dopo la clamorosa sentenza del Tar, ieri la prima riunione
GAVORRANO. Lunedì o martedì giungerà in municipio la notifica della sentenza del Tar Toscana. Subito dopo si aprono due strade, due scenari possibili per la comunità di Gavorrano. Toccherà al primo cittadino Elisabetta Iacomelli decidere il percorso da intraprendere.
La prima ipotesi, la più probabile, è che nei 20 giorni successivi la lista "Centrosinistra Iacomelli sindaco" decida di ricorrere al Consiglio di Stato, bloccando così, momentaneamente, l'efficacia del Tar fino alla sentenza definitiva. La seconda ipotesi - alternativa - è quella di rinunciare all'opposizione e all'ultimo grado di giudizio, alla luce anche dell'orientamento già emerso da parte di una sezione del CdS. In questo caso, a fine ottobre, arriverebbe il commissario prefettizio, per governare l'ordinaria amministrazione fino alla scadenza elettorale di maggio. Gavorrano si ri-allineerebbe così alle scadenze elettorali della stragrande maggioranza dei Comuni grossetani, da Follonica a Massa, da Scarlino a Roccastrada.
Ieri si è svolta una prima riunione nel capoluogo minerario, convocata dal sindaco e dal Pd, per discutere il da farsi nell'immediato. Ma in programma ce ne sono almeno altre due: una con i legali, l'altra con i livelli provinciali dei partiti che hanno sostenuto la Iacomelli alle amministrative del maggio scorso.
Ma cosa dice esattamente la sentenza emessa giovedì dai giudici fiorentini, con la quale si accoglie il ricorso firmato da Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin, Samanta Vanni e Andrea De Sensi? Fare sintesi, in giurisprudenza, non è semplice. Innanzitutto va precisato che il ricorso chiedeva l'annullamento del provvedimento di proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano del 27 maggio, nonché ogni atto connesso e conseguente. I giudici hanno spiegato con chiarezza le ragioni per le quali, nonostante le memorie difensive prodotte dagli avvocati della lista Iacomelli, il ricorso è stato dichiarato prima ammissibile e poi accolto. Le contestazioni, i presunti vizi, il difetto di contradditorio per il mancato coinvolgimento della lista Pdl, cioè tutte le eccezioni preventive sollevate dalla parte resistente (la lista di centrosinistra), sono stati respinti, aprendo poi la strada a un verdetto favorevole a Borghi.
Ecco infine cosa scrivono i giudici nello specifico del ricorso e sulla prospettiva di un subentro di Borghi alla Iacomelli: “Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di illegittima ammissione di una lista, occorre affermare, tra gli altri, il principio della salvaguardia della volontà dell'elettore, tenendo conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione. Nella vicenda che ci occupa, invece, è evidente che l'eventuale annullamento dell'ammissione della lista risultata vincitrice comporterebbe uno stravolgimento del risultato elettorale rispetto al quale non potrebbe operare alcun potere di correzione dei risultati da parte di questo giudice”. Da qui la decisione di non procedere a surroghe. I giudici sono rimasti invece fedeli all'orientamento del Consiglio di Stato, che si era già espresso sul potere di autentica delle sottoscrizioni e sui suoi limiti.
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