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Ecco le regole per chi va al mare

Ecco le regole per chi va al mare

Vietato lasciare ombrelloni e sdraio in spiaggia dopo il tramonto

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STEFANO. Nonostante le previsioni dei nostri meteorologhi che parlano di condizioni climatiche quasi invernali, il Comune di Monte Argentario ha predisposto l’ordinanza balneare per l’estate incipiente. quasi una imposizione alla bella stagione di approdare finalmente sui nostri lidi. Infatti la stagione estiva dura ufficialmente, secondo l’ordinanza comunale dal 1° maggio al 30 settembre. Secondo l’ordinanza in questione l’apertura delle strutture balneari deve avvenire improrogabilmente, entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Sono almeno un paio gli articoli che devono essere tenuti ben presenti dai frequentatori delle spiagge dell’Argentario. È vietato lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature in ogni modo denominate. E altresì vietato occupare con ombrelloni, teli, sdraio, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Altro capitolo importante è quello che riguarda gli animali. Infatti: è vietato condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se sorvegliato e munito di museruola, nei giorni di sabato e domenica fino al 31 maggio e dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni, dal 1° giugno e per tutta la durata della stagione estiva fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e i cani brevettati per il salvataggio. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata , per un massimo di 30 giorni, che comportino l’installazione temporanea e di facile rimozione di attrezzature, previa autorizzazione dell’autorità amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell’utilizzo dell’area demaniale.

Nelle spiagge libere salvo diverse indicazioni mediante idonea cartellonistica, non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tale attività rimane a rischio e pericolo del soggetto che la esercita. Abbiamo, fino a questo momento, esaminato la parte divieti. Vediamo ora gli articoli che riguardano gli obblighi. I concessionari o gestori di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare e attraverso l’area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia, qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, d’altra parte, non deve intrattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

Non sono balneabili le acque interne dei bacini portuali di Cala Galera, Porto S. Stefano e Porto Ercole.

Renzo Wongher

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