Attenzione
Truffa, studio commerciale sotto accusa
I titolari si sarebbero fatti consegnare da clienti ignari più denaro di quello che sarebbe servito per pagare il fisco
GROSSETO. Non appropriazione indebita ma truffa aggravata. E la contestazione del ben più grave reato associativo. Colpo di scena al momento della sentenza del processo per la presunta "cresta" che uno studio commerciale avrebbe fatto sul denaro versato dai clienti per gli adempimenti fiscali: 300mila euro secondo il totale della Procura, per una quarantina di clienti, anche se soltanto quattro di loro si sono costituiti parte civile. Il giudice Giovanni Puliatti ha riconosciuto valide le osservazioni delle stesse parti civili e ha quindi rinviato alla Procura tutto il fascicolo: perché l'associazione per delinquere richiede la competenza del collegio (e non del giudice monocratico) e dunque serve il filtro dell'udienza preliminare. Non congrui, inoltre, i due patteggiamenti precedentemente concordati per la presunta appropriazione indebita: il nuovo reato prevede pene più alte.
Insomma, tutto da rifare - e con ipotesi più grave - per Attilio Diotallevi (che aveva chiesto il rito abbreviato), Cristina Pettini e Raffaella Vanni (che avevano concordato 8 mesi), responsabili a vario titolo dello studio commerciale Pettini-Vanni di via Lago di Iseo. Una quarantina i capi di imputazione più o meno simili tra di loro, riferiti ad altrettanti clienti, per un periodo che va dal 2003 al 2008: il 10 aprile di cinque anni fa la guardia di finanza aveva effettuato una perquisizione su ordine del pm Stefano Pizza, portando via i contenitori degli F24 dei clienti del Centro elaborazione dati, sia in contabilità ordinaria che in semplificata. Tutto era partito quando un cliente aveva portato via le carte per affidarle a un altro studio: e quest'ultimo professionista si era accorto di alcune incongruenze. Cioè che la ditta aveva consegnato più denaro di quanto era dovuto per i pagamenti (regolarmente effettuati). Differenze di centinaia o di migliaia di euro, i cui importi erano finiti su un conto che - nota adesso il giudice - sarebbe dovuto essere solo di passaggio e che invece era in attivo e le cui eccedenze venivano ritirate dagli intestatari del conto. Per questo cliente ma poi, come è risultato dagli accertamenti, anche per altri clienti. Ricevuta la denuncia-querela, la Procura aveva affidato al dottor Stefano Rossi una consulenza, contestata in vari aspetti nella requisitoria dal difensore di Diotallevi, l'avvocato Giuseppe Tilli (che ha chiesto l'assoluzione con formula piena); questi ha anche fatto notare che moltissimi di quei quaranta erano rimasti clienti dello studio commerciale, a dimostrazione della fiducia riposta comunque nei titolari. Per Diotallevi, presente alla discussione, il pm onorario Fidelia Dompetrini aveva invece chiesto 2 anni e 8 mesi più 920 euro, non ritenendo concedibili le attenuanti generiche: l'accusa riscontrava una responsabilità maggiore per Diotallevi rispetto a Vanni e Pettini (difesa Sergio Frediani per entrambe).
La svolta è arrivata dalle osservazioni delle parti civili, gli avvocati Tania Amarugi (due ditte), Claudio Fiori (una) e Alfredo Bragangi (una): poiché le somme contestate sarebbero state carpite in considerazioni di informazioni errate ai clienti, il reato da contestare è la truffa, avvenuta in modo sistematico, continuativo e doloso. E anche in forma associativa.
Secondo il giudice, il dibattimento ha portato all'accertamento di un «meccanismo perfetto» ingannevole, concretizzatosi «in origine in una società di fatto, nella trasformazione e costituzione di snc e poi di sas, con la presenza indispensabile di tutti e tre i prevenuti, non potendo il commercialista rivestire cariche societarie ma essendo indispensabile per la gestione di un Ced autorizzato, punto centrale e indispensabile del marchingegno truffaldino».
Ancora secondo il dottor Puliatti «il pactum sceleris si è snodato per un numero esteso di anni, contestato solo in parte perevidenti limiti di prescrizione», come se fosse «un metodo destinato a una ripetizione indefinita, periodica, sistematica e costante dei reati fine». Giusto secondo il giudice ravvisare il reato associativo per la truffa e non per l'appropriazione indebita. Da queste considerazioni è nata la decisione di rinviare tutto alla Procura.
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