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Fiesolana, cittadini sconfitti al Tar

Fiesolana, cittadini sconfitti al Tar

Avevano chiesto i danni per le opere pubbliche non finite, ma la ditta appaltatrice ha ancora tempo

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BAGNO DI GAVORRANO. Non è proprio l’esito che si aspettavano i venticinque cittadini di Bagno quando hanno presentato ricorso.

Anzi, tutto il contrario, visto che ora toccherà loro spendere anche tremila euro di spese processuali, che hanno tanto il retrogusto di una beffa. Il Tar infatti ha dato ragione al Comune di Gavorrano sulla questione della Fiesolana, il quartiere della frazione alle prese sempre più spesso con gravi disservizi, come l’assenza di un’illuminazione adeguata e dell’acqua corrente. Disagi pesanti, su cui si sono mosse mozioni consiliari e proteste sempre più aspre. Tant’è che il tribunale, ad essere precisi, non ha dato ragione o meno all’amministrazione, bensì ha respinto il ricorso sulla base delle normative.

Erano due i punti di forza con cui i cittadini, attraverso il loro legale, hanno basato la loro azione: il risarcimento danni, da tradurre come il completamento delle opere pubbliche, e lo sblocco della fidejussione che la ditta aveva firmato con il Comune quando è stato affidato l’appalto. Sul primo aspetto non ci sono i termini per poter accogliere il ricorso, spiega il Tar, mentre sul secondo la competenza è del giudice ordinario. Il nocciolo della questione sta nel fatto che una delle aziende presenti della convenzione di lottizzazione è fallita. È dalla crisi del privato (che ha poi portato, prima, alla liquidazione volontaria e poi all’ammissione dell’impresa al concordato preventivo) che nasce la vicenda, con i cittadini che inviano due istanze (nel 2012) al Comune, per chiedere l’intervento dell’amministrazione per completare le opere di urbanizzazione e dare il via a tutte le iniziative necessarie per la riattivazione di alcuni servizi, come l’illuminazione pubblica, interrotti a seguito della crisi della società costruttrice degli immobili. La situazione però non si smuove e così arriviamo alla richiesta danni. Ed è proprio su questa cosa che il Tar ha respinto il ricorso: il Comune non poteva intervenire in nessun modo. La convenzione di lottizzazione infatti prevede per la ditta «un termine per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria fissato in dieci anni e destinato pertanto a scadere il 31 marzo 2015». Quindi, dato che ancora non è scaduto il termine, «non è possibile per l’amministrazione comunale provvedere all’esecuzione d’ufficio di opere di urbanizzazione primaria che sono ancora di legittima competenza della lottizzante». Discorso diverso invece riguarda la fidejussione. Ma questo aspetto «esula dai limiti della giurisdizione amministrativa». Quindi anche questo passaggio non ha trovato soddisfazione al Tar per i cittadini gavorranesi.

Alfredo Faetti

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