Il Tirreno

Grosseto

Tassa di sbarco al Giglio Per il Tar è illegittima

di Emilio Guariglia
Tassa di sbarco al Giglio Per il Tar è illegittima

Accolto il ricorso presentato dal ministero: «Va applicata solo a chi arriva con le compagnie di linea, su sconti ed esenzioni non può decidere la giunta»

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ISOLA DEL GIGLIO. Il ministero dell’economia dà l’altolà: la tassa di sbarco istituita l’estate scorsa dalla giunta comunale di Isola del Giglio è illegittima e va annullata. Lo conferma il Tar della Toscana con sentenza del 21 marzo.

La decisione dei giudici fiorentini, che hanno accolto in pieno il ricorso presentato dal ministero, non è un fulmine a ciel sereno: una sentenza “fotocopia”, infatti, era arrivata nello scorso dicembre in un caso analogo, bocciando quella volta il Comune di Capraia.

La tassa di sbarco non è un’invenzione del Giglio o di Capraia, bensì un’opzione voluta dallo stesso governo centrale con un decreto legislativo (febbraio 2011) che dà ai Comuni italiani «che hanno sede giuridica nelle isole minori», o «nel cui territorio insistono isole minori» la facoltà di «istituire un’imposta di sbarco, da applicare fino a un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea». Perché allora proprio il governo contesta l’’imposta al Giglio?

Non per la tassa in sé, bensì per il modo in cui essa è regolamentata. In primis perché la giunta Ortelli l’ha estesa anche a chi giunge sull’isola con mezzi diversi da quelli indicati dalla legge (i traghetti delle compagnie di linea), ovverosia a chi arriva con “altri vettori pubblici e/o privati”, imponendo a questi ultimi gli obblighi connessi alla responsabilità per il pagamento e la riscossione dell’imposta.

Su questo punto il Comune di Isola del Giglio si era opposto profilando una questione di legittimità costituzionale: perché alcuni dovrebbero pagare e altri no? Per il Tar tuttavia questa osservazione è infondata, perché il Comune non può applicare una tassa a soggetti esclusi dalla legge statale; al massimo _ qualora avesse voluto non creare disparità – avrebbe potuto evitare di applicare l’imposta (facoltativa) tout court.

Ma c’è di più. Il Tar censura anche la parte del regolamento adottato al Giglio che affida a delibere annuali di giunta eventuali esenzioni o riduzioni del tributo: tutto questo, scrivono i giudici, «è competenza riservata dalla legge allo stesso regolamento e, pertanto, al consiglio comunale». Il che significa, chiosa il Tar, che la delibera di giunta del luglio 2012 in materia è illegittima.

Ora spetta alla giunta decidere se fare appello o mettersi al lavoro per “riscrivere” la tassa.

Emilio Guariglia

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