Il Tirreno

Grosseto

Sterpaglie nei boschi il dilemma resta: bruciarle oppure no?

di Fiora Bonelli

La legge nazionale lo vieta e prevede sanzioni anche dure Ma una precedente normativa regionale dice l’opposto

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AMIATA. In Amiata, il problema degli abbruciamenti delle sterpaglie che l’autorità forestale reputa inammissibile e che invece la regione Toscana pare ammettere, tanto che viene divulgato pure un depliant sull’attività di bruciatura, assume contorni sempre più sconcertanti.

L’agricoltore chi deve ascoltare? La Forestale che minaccia multe e denunce (c’è anche l’arresto) per chi brucerà o il comune di Castel del Piano che facendo proprio il breviario della regione Toscana lo ha pubblicato nel proprio sito ufficiale?.Gli agricoltori sono disperati perché non sanno come comportarsi e hanno cominciato a studiarsi le leggi. Renzo Bonelli, un olivicoltore del paese amiatino, spiega che legge nazionale (quella a cui si appella la Forestale) e legge regionale sono in contrasto evidente fra loro e che quella regionale è precedente alla nazionale. Tutti chiedono dunque come contenersi.

Ed è un coro di protesta quello che arriva dagli agricoltori che chiedono una riunione e addirittura forme di lotta contro questo ennesimo inghippo. Ecco dunque quel che ha trovato Bonelli nei meandri della legislazione.

«Il problema - spiega Bonelli - è che è diventato reato penale bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere, con l’entrata in vigore del D.Lgs 3 dicembre 2010, n.205. In particolare, l’articolo 13 stabilisce che «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati».

Dunque, specifica Bonelli, «la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 152/2006».

Le punizioni, per chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione vanno dalla pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Questa è la legge», afferma Bonelli.

La Regione Toscana con proprio decreto del presidente della giunta regionale 16 marzo 2010, quindi antecedente al decreto Legislativo 3 dicembre 2010, promulga le “regole” di abbruciamento e norme di comportamento riguardo a tale problematica definendo anche le sanzioni, in caso del non rispetto delle stesse, non superiori ai 260 €.

«Ora il tutto è diventato reato penale e oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di 2.600 euro prevede l’arresto da 3 mesi a 1 anno e questo non è certo trascurabile».

Difficile capire chi ascoltare. La legge nazionale o il decreto regionale antecedente. Sarebbe davvero imbarazzante trovarsi di fronte una pattuglia di agenti forestali che contestano il non rispetto della Legge e dovergli rispondere: ma il sito del comune e la Regione dicono cose diverse...

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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