Il dolore
Assoluzioni per i gazebo Ora la formula è piena
FIRENZE. Prima assoluzione per il fatto non costituisce reato; adesso per non aver commesso il fatto. Prima formula dubitativa, adesso formula piena. La Corte di appello di Firenze, terza sezione...
FIRENZE. Prima assoluzione per il fatto non costituisce reato; adesso per non aver commesso il fatto. Prima formula dubitativa, adesso formula piena. La Corte di appello di Firenze, terza sezione penale, ha "migliorato" i tre proscioglimenti legati al caso del gazebo a La Lucciola di Marina di Grosseto (accertamenti del 2008), confermando le due condanne a Cesare Signori, committente delle opere, e Gerardo Antonio Picariello, esecutore delle opere (8 mesi e 10 giorni, ripristino e 5.000 euro al Comune parte civile) concedendo adesso anche a Signori la non menzione, oltre alla sospensione. Escono adesso senza alcun tipo di responsabilità - nonostante che la Procura generale avesse chiesto la conferma della sentenza di primo grado (aprile 2011) - i tecnici comunali Gian Paolo Fornasiero, titolare del procedimento, e Valeria Giannini, tecnico incaricato dell'istruttoria, nonché Antonio Frisoni, progettista firmatario della Dia.
I giudici fiorentini (Ruggiero presidente, Merani, Milelli) hanno ricalcato le quattro precedenti assoluzioni, non impugnate in Cassazione, che avevano concluso per l’insussistenza del fatto. Aggiungendo che in questo caso specifico non si parla di un'assenza di permesso a costruire ma di difformità rispetto alla Dia e che soltanto questa circostanza impedisce una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Non muta però la sostanza, integralmente richiamata in passi delle precedenti sentenze: i funzionari «sono certamente estranei» alle difformità di realizzazione mediante tamponatura con materiale opaco, «violazione consapevole e volontaria» da parte di committente ed esecutore, in assenza del benestare del Comune (che non lo avrebbe mai concesso, osservano i giudici, perché si trattava di un fabbricato ordinario e serviva dunque un permesso di costruire e una specifica autorizzazione paesistica). «Parimenti estraneo» il tecnico Frisoni, non direttore dei lavori ma soltanto progettista e non partecipe delle difformità. Esclusa la prescrizione anche della sola contravvenzione (reati consumati nel giugno 2007), la Corte di appello ritiene infine congrue le pene di primo grado e il risarcimento (gazebo rimosso nel maggio 2010). Difese Bottoni, Giorgi, Vichi, D'Amato, Giambrone e Peronaci.
(p.s.)
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