Sicurezza
Comunità montana sconfitta al Tar per l’incarico tecnico
A ricorrere ai giudici era stato il Collegio dei geometri che contestava il bando: «Una scelta corretta»
MASSA MARITTIMA. Un bando contestato che alla fine si è rivelato corretto. Per decidere la giustezza dell’atto si è espresso addirittura il Tar di Firenze che nei giorni scorsi ha dato ragione alla ormai disciolta Comunità Montana Colline Metallifere, respingendo il ricorso del Collegio dei Geometri di Grosseto.
La categoria dei geometri, infatti, era stata esclusa da un incarico deciso dalla Comunità Montana (ora Unione di Comuni Montana Colline Metallifere) a favore dei laureati in ingegneria, architettura, agraria o equivalenti, discriminazione che aveva portato al ricorso del collegio dei geometri che è stato discusso adesso a tre anni dalla delibera.
L’incarico, esterno di collaborazione autonoma, riguardava la ricognizione e la classificazione della viabilità di pubblico interesse nel territorio della comunità, ed aveva individuato il professionista Tommaso Ceccarelli quale soggetto cui affidare l’incarico. Apriti cielo.
Il Collegio dei Geometri di Grosseto presentò ad ottobre del 2009 un ricorso al Tar impugnando gli atti della procedura lamentando che non fossero compresi i geometri tra le categorie professionali ritenute idonee ad assumere l’incarico in questione: secondo il collegio infatti le attività del bando potevano essere ricomprese fra le competenze della propria categoria professionale e quindi la limitazione dell’incarico ai soli soggetti muniti di laurea avrebbe costituito un’ ingiustificata discriminazione tra categorie professionali, oltre ad un’ingiustificata limitazione all’esercizio della professione di geometra.
Il Tar ha però respinto tutte le eccezioni sollevate dal Collegio dei Geometri, dando piena ragione alla Comunità Montana e confermando la legittimità del bando: secondo i giudici infatti le competenze dei geometri in tema di ricognizione della viabilità sono limitate alle “operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie”, mentre esulano alcune delle attività richieste per l’incarico in questione, come le verifiche sulle condizioni di manutenzione e transitabilità delle strade nonché delle preclusioni al traffico esistenti, e la definizione della loro importanza dal punto di vista funzionale, storico e paesaggistico. “Coglie quindi nel segno la difesa dell’Amministrazione – si legge nella sentenza - laddove evidenzia che l’oggetto dell’incarico da affidare è più ampio rispetto alle competenze legislativamente stabilite per la categoria dei geometri, ed è quindi logico che essi ne siano stati esclusi.”
Insomma: stavolta la scelta dell’ente pubblico nell’affidare l’incarico di collaborazione a persone il più titolate possibile è stata giudicata legittima ed anzi coerente con l’obiettivo che proposto, per il quale sono state ritenute necessarie le competenze dei laureati.
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