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«L’assoluzione non nasce da quella testimonianza»

«L’assoluzione non nasce da quella testimonianza»

Dall'avvocato Roberto Speranza, difensore di Aldo Cianti assolto per un incidente mortale di caccia (le cui motivazioni abbiamo pubblicato nei giorni scorsi) riceviamo. Gli elementi chiave che hanno...

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Dall'avvocato Roberto Speranza, difensore di Aldo Cianti assolto per un incidente mortale di caccia (le cui motivazioni abbiamo pubblicato nei giorni scorsi) riceviamo.

Gli elementi chiave che hanno contribuito a formare il convincimento del giudice sono stati: il fatto che oltre ai colpi esplosi da Cianti (due), da Fontani (due), da Bagnoli (uno) ne sono stati esplosi molti altri, non sappiamo se a scaccia o a palla e non si sa da chi; il fatto che non è stato chiarito con certezza quanti fossero i partecipanti alla battuta e quale ruolo e collocazione alcuni di essi abbiano avuto; il fatto che le indagini fossero condotte malamente con ripercussioni negative anche sulla consulenza tecnico balistica; il fatto che la morte di Mancini fu causata dai frammenti di schegge di un proiettile, per l'appunto frammentatosi andando a impattare contro un ostacolo; il fatto che non è stato individuato né il punto di impatto dei proiettili sparati da Cianti e da Fontani né su cosa abbiano impattato; nessun esame scientifico è stato mai effettuato sulla compatibilità tra i frammenti di proiettile rinvenuti nella scatola cranica di Macrini con i bossoli e con le cartucce sequestrate all'imputato. Sono questi gli elementi principali che hanno portato il dottor Muscogiuri ad assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto, non la deposizione del signor Fontani, depositizione che ha avuto un ruolo del tutto marginale nella formazione del convincimento del giudice.

Tutto vero ciò che argomenta l'avvocato Speranza, il quale non avrà difficoltà a dare atto che nell'articolo pubblicato l'altro giorno si citavano praticamente anche tutti questi elementi. L'evidenziazione delle dichiarazioni del testimone scaturisce dalle parole dello stesso giudice, che oltre a citare almeno due volte tali dichiarazioni, chiude le motivazioni indicando quella testimonianza come «nientemeno una inopinata prova positiva dell'innocenza dell'imputato che per quanto perplessa e sospetta non può essere ragionevolmente ignorata». Da qui la scelta richiamata anche nel titolo. (p.s.)

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