Il dolore
Guerra con l’Acquedotto il Tar dà torto al Comune
GAVORRANO. La vittoria di Massimo Borghi contro l’Acquedotto del Fiora è stata rovesciata dal tribunale. Nell’estate del 2010 infatti l’allora sindaco di Gavorrano ottenne ragione dal Tar su un’ordina...
GAVORRANO. La vittoria di Massimo Borghi contro l’Acquedotto del Fiora è stata rovesciata dal tribunale.
Nell’estate del 2010 infatti l’allora sindaco di Gavorrano ottenne ragione dal Tar su un’ordinanza (da lui firmata) che obbligava il consorzio a mettere in sicurezza delle fogne nella frazione de “Le Case”.
Oggi però, con un nuovo ricorso presentato dal Fiora, il Tar rovescia questa sentenza, dicendo che il sindaco non aveva un potere tale per emettere l’ordinanza.
Non solo: il tribunale spiega che i lavori su quelle fogne non sono di competenza dell’Acquedotto. E condanna il Comune di Gavorrano a pagare quattromila euro di spese processuali.
«Sarà una vero punto di svolta per i comuni dell'Ato 9», disse Borghi all’epoca, in quelli che sarebbero stati gli ultimi giorni del suo primo mandato.
La vicenda si rifà all’estate 2009, ambientata nei pressi della frazione di Giuncarico, dove un condotto fognario versava liquame all’interno di un campo privato. I proprietari, esasperati, andarono dal sindaco a denunciare la situazione. E il sindaco, dopo un parere dell’Asl, emise un’ordinanza (come autorità sanitaria) che imponeva all’Acquedotto di risolvere il problema.
L’azienda, dal canto suo, ha sempre sostenuto di non avere competenza su quelle fogne, realizzate novant’anni. E si rifiutò di adempiere all’ordinanza.
Nel 2010 il Tribunale amministrativo regionale diede ragione a Borghi, ma oggi, con una sentenza integrata da motivi aggiunti, ha ribaltato la decisione, annullando l’ordinanza.
Per un motivo, soprattutto: Borghi non aveva il potere di intervenire in questo modo. «Il potere di adozione di un’ ordinanza contingibile – spiegano i giudici motivando quest’ultima sentenza – presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti “extra ordinem” per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti».
Insomma, per intervenire con un’ordinanza simile serviva una situazione di pericolo imminente. Invece, ordinare al Fiora la «redazione di una progettazione esecutiva tale da rimuovere definitivamente la situazione di asserito pericolo, costituisce un’evidente sviamento del potere eccezionale assegnato al sindaco». Contando poi, continua la sentenza, che l’imposizione di intervenire su quelle fogne «non appare sorretta da adeguata motivazione ed istruttoria».
Ma non solo. Il Tar dice anche che questi interventi non facevano capo a responsabilità del Fiora.
Infatti si ravvisa «l’incompatibilità della tipologia delle condotte di partenza utilizzate dal condominio (quelle con sversamenti di liquami, ndc)» con quelle realizzate dall’Acquedotto, così che «pare del tutto incongruo addossare a questa l’onere di esecuzione di interventi riguardanti un tratto di rete fognaria da essa non posta in essere né gestita».
Così l’ordinanza firmata dall’allora sindaco Massimo Borghi è stata annullata e il Comune di Gavorrano condannato a pagare quattromila euro di spese processuali. Una vittoria completamente rovesciata. Alfredo Faetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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