Lutto
Carnazza, nuovo sì dal tribunale Reclamo Asl respinto
Il collegio ha confermato il provvedimento di primo grado Mancano le motivazioni per la destituzione della psicologa
GROSSETO. Il tribunale ha detto no alla Asl 9. Il collegio (Pedone presidente, Conte e Caporali) ha respinto il reclamo che l’azienda sanitaria aveva presentato contro il provvedimento del giudice del lavoro che dava ragione alla dottoressa Simonetta Carnazza, dirigente psicologa, destinata ad altro incarico (ritenuto per lei mortificante), cioè quello di responsabile della “Psicologia della marginalità e della vulnerabilità sociale”, con due delibere del 15 giugno scorso.
In primo grado, alla fine dell’agosto scorso, il giudice Paolo Ottati aveva ordinato alla Asl di motivare immediatamente la mancata conferma della Carnazza quale responsabile dell’unità funzionale consultoriale. La Asl aveva contestato tale decisione, ritenendo di aver già assolto alle incombenze, ma adesso i giudici di secondo grado hanno confermato tale necessità inderogabile e hanno condannato la Asl a pagare 1.500 euro per le spese di lite.
La dottoressa Carnazza, assistita dall’avvocato Monica Tocci, non aveva usato mezzi termini per opporsi alla decisione del 15 giugno: aveva parlato di vere e proprie «persecuzioni disciplinari», di cui era stata vittima «nonostante gli ottimi risultati raggiunti nella gestione dell’attività consultoriale». E aveva chiesto la riassegnazione nell’incarico.
Il collegio ricalca l’ordinanza del dottor Ottati quando questi sottolineava che la delibera 235 era priva di qualsiasi motivazione. Anche i giudici di secondo grado sono del parere che la norma di riferimento «non possa prescindere dalla necessità di motivazione del provvedimento con cui l’amministrazione, non confermando l’incarico al dirigente, lo destini ad altro incarico, potenzialmente anche di valore economico inferiore». Ciò perché la motivazione è l’elemento che «garantisce e permette di verificare che l’azione discrezionale non sconfini nell’arbitrio». Un obbligo cui la Asl 9 non ha ottemperato perché nella delibera 235 «non è possibile evincere alcuna motivazione a sostegno della decisione di non rinnovare l’incarico alla Carnazza, neppure per relationem». Non si fa «il minimo cenno alla pregressa gestione della Carnazza né a esigenze di riorganizzazione tali da giustificare il mutamento di dirigenza». Idem per la delibera 236: «non contiene una vera e propria motivazione».
Vi è dunque il fumus che giustifica il provvedimento di primo grado e «deve ritenersi anche la sussistenza del requisito dell’imminente pericolo grave e irreparabile», dato che la dottoressa raggiungerà l’età pensionabile fra tre anni e vedrebbe vanificata la possibilità di vedersi confermare l’incarico nei tempi del giudizio di merito.
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