Sicurezza
Illeciti sotterranei ma non fu “cupola”
Corruzione e abusi edilizi all’Argentario, ecco perché il giudice ha escluso l’esistenza di un’associazione per delinquere
MONTE ARGENTARIO. Non c'era a Monte Argentario la “cupola” che per quasi un decennio avrebbe gestito gli affari urbanistici ed edilizi. Non c'era un'organizzazione articolata in modo tale da giustificare un'ipotesi di associazione per delinquere. C'erano invece persone che si conoscevano tra di loro e che, volta volta, si accordavano per soddisfare il proprio tornaconto, dopo aver tessuto una rete di «rapporti economici sotterranei privi di plausibile lecita giustificazione».
In un'articolata motivazione depositata ormai da qualche settimana, il giudice dell'udienza preliminare Giovanni Muscogiuri ha così giustificato la decisione di non accogliere la più pesante delle richieste della Procura per i dieci imputati per gli illeciti sul Promontorio, che andranno ugualmente a giudizio insieme ad altri 33 il 27 novembre per i singoli reati contestati (abuso d'ufficio, abuso ambientale, corruzione, falso ideologico) senza però che sia possibile ravvisare l'aggravante di un vincolo associativo (i capi di imputazione originari erano 84).
Quest’ultimo è una «vaga configurazione indiziaria», secondo il gup, il quale rileva che «l'attività criminosa per cui si procede ha riguardato la illecita gestione di una dozzina di pratiche edilizie nel corso di un quinquennio, mentre da un'associazione per delinquere appositamente precostituita ci si aspetterebbe ben altro volume di operosità, anche in termini di comprovato accumulo di illecito tornaconto» e quando l'agenda sequestrata all'ex vicesindaco Massimo Castriconi parla di novantamila euro tra il 2005 e il 2006 versati da Donati, Collantoni e Gabriele.
E' vero che ci sono le intercettazioni che raccontano «intese abusive e corruttive», con l'evidenza della «sfacciata inclinazione al malaffare» di alcuni degli imputati. Ma nessuna di queste intercettazioni (e sono ben 75mila) fa cenno nemmeno vago a «una superiore entità collettiva e stabilmente strutturata». Tra l'altro, da queste stesse conversazioni emergono situazioni di antagonismo tra gli stessi soggetti coinvolti nella presunta associazione, tra i quali sarebbero esistiti rapporti fragili e volubili, tali da subire modificazioni a seconda delle circostanze e del rischio egoistico.
Non associazione per delinquere dunque, come anche sottolineato dalla Cassazione che richiede tra l'altro anche il requisito della consapevolezza dell'appartenenza, ma una rete di conoscenze interpersonali accresciute dalle limitate dimensioni del luogo. Una serie di illeciti durati dai primi anni Duemila fino al giugno 2007, quando l'arrivo del commissario aveva portato tra l'altro, oltre a un controllo diretto degli uffici, alla costituzione di una nuova commissione ambientale, con soggetti estranei alle indagini condotte da polizia di stato, polizia municipale e guardia di finanza sotto il coordinamento del sostituto procuratore Stefano Pizza.
Dunque, non luogo a procedere per associazione per delinquere nei confronti di Massimo Benedetti, Giorgio Calabresi, Massimo Castriconi, Angelo Collantoni, Augusto Donati, Benedetto Fedeli, Vincenzo Roberto Gabriele, Antonio Noferi, Patrizia Pisino e Antonella Sabato: il fatto non sussiste.
Ancora, non luogo a procedere nei confronti di Angelo Collantoni e Benedetto Fedeli per il falso ideologico contestato (una Dia del 2004) per estinzione per prescrizione. Non luogo a procedere nei confronti dello stesso Collantoni e di Giorgio Calabresi ancora per falso ideologico (una variante del 2004) e ancora per prescrizione.
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