Il Tirreno

Grosseto

«Illegittimo il licenziamento dell’autista»

«Illegittimo il licenziamento dell’autista»

Il giudice del lavoro dà ragione a Enrico Picci, l’azienda condannata a risarcire venti mensilità

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GROSSETO. «No, non voglio essere reintegrato in quell’azienda: ho trovato lavoro in un’altra ditta. Però il giudice mi ha dato ragione: il mio licenziamento per giusta causa è stato dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro».

Enrico Picci, 34 anni, abitante a Campagnatico, ha appena ricevuto la notizia che il giudice Mezzaluna ha accolto il suo ricorso contro Sales spa di Roma, in cui era assistito dall’avvocato Pellegrini. Sales era la ditta di cui Picci era dipendente (come autista) il giorno in cui subì un grave incidente sul lavoro a Scarlino, nel settembre 2009, quando era stato colpito da blocchi di cemento. Un infortunio che l’aveva tenuto lontano dal lavoro per oltre un anno. L’11 novembre 2010 Picci era stato licenziato da Sales per giusta causa, perché non si sarebbe presentato al lavoro per tre giorni consecutivi senza giustificazione. Adesso quel provvedimento è stato dichiarato illegittimo e Sales è stata condannata a versare 5 mensilità, più 15 mensilità per indennità sostitutiva della reintegrazione, più spese per 2.500 euro.

Cosa era accaduto? La mattina del 2 novembre 2010, Picci era andato all’Inail per la visita medica alla scadenza del periodo di malattia. Poi aveva telefonato all’azienda per sapere come comportarsi: il ragioniere gli aveva detto che era in corso la visita aziendale ma Picci aveva risposto di non poter raggiungere Monte Valerio. Così il 4 novembre aveva inviato un telegramma comunicando di aver concordato 4 giorni di ferie (2-5 novembre). Un accordo tale forse solo per Picci, nota il giudice: l’operaio è stato superficiale e non si è preoccupato di formalizzare prima i motivi della sua assenza. «Ma la scansione dei fatti evidenzia che non si è trattato di un comportamento di tale gravità da giustificare l’estrema misura disciplinare adottata dal datore di lavoro». Perché il fatto che Picci si sia premurato di chiamare il capo cantiere «induce a valutare in modo assai meno severo la sua assenza. Il contratto nazionale intende sanzionare con la misura estrema quelle condotte di totale noncuranza del lavoratore». Invece in questo caso Picci non è scomparso, anche se ha dato notizie di sé in ritardo e ha dimostrato trascuratezza o superficialità. «Tutto ciò - argomenta il giudice - meritava semmai una sanzione conservativa e non certo quella adottata dal datore di lavoro, oggettivamente sproporzionata e non adeguata alla gravità dei fatti». Il giudice invece non riconosce il danno biologico lamentato a causa del licenziamento perché la consulenza tecnica unica richiesta da Picci pr dimostrare il disagio psichico non è un «mezzo di prova nella disponibilità delle parti».

Picci con Sales non tornerà più: «Da oltre un anno, lavoro con un’altra ditta. C’è voluto tempo ma il giudice mi ha dato ragione».(p.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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