La manifestazione
Copaim non lede i diritti sindacali
Il giudice respinge il ricorso della Cisl a proposito dell’integrativo
GROSSETO. «La Copaim non lede i diritti sindacali». Così ha stabilito il giudice del tribunale di Grosseto Marco Mezzaluna, nella causa di lavoro intentata dalla segreteria provinciale di Grosseto Fai-Cisl contro la compagnia di “prodotti agro ittici mediterranei” che, presieduta da Daniele Lombardelli, ha sede ad Albinia ed era difesa dall’avvocato Paolo Bastianini.
Quasi quattro mesi fa la Cisl aveva denunciato la “condotta antisindacale” tenuta dalla Copaim; casus belli era stata la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale stipulato dalla Copaim con gli impiegati della sola Flai Cgil, ovvero - secondo la Cisl - «con una Rsa (rappresentanza sindacale aziendale) illegittima e non rappresentativa di tutti i lavoratori». La Cisl ha perciò chiesto un provvedimento che - in base all’articolo 28 della legge 300 del 1970 (repressione della condotta antisindacale) - ordinasse alla società di disconoscere qualsiasi Rsu o Rsa diversa da quella in carica fino a quel momento, e dichiarasse l’annullamento di qualsiasi accordo o contratto a medio termine stipulato».
Nel suo ricorso, il sindacato ha fatto leva sulla “bontà” di una compagine allargata: nel 2009 le elezioni avevano portato alla nomina triennale (nella Rsu di Copaim) di Alessandro Laurenti e Giuseppe Agnelli per Cisl, e di Daria Sanità per Cgil. Stessa composizione si era vista nei tre anni precedenti, quando si era conclusa positivamente la trattativa per la stipula del contratto integrativo riguardante l’intera compagine dei lavoratori. Poi si cambia. A fine gennaio 2011 iniziano le trattative tra Rsu e azienda per il rinnovo del contratto stesso; a fine anno l’azienda sottoscrive quindi un contratto integrativo aziendale con il solo settore degli impiegati, e con una Rsa di cui fanno parte i soli iscritti della Flai Cgil.
La Cisl contesta il tutto e lo fa rientrare nell’ambito d’applicazione della legge 28 (repressione della condotta antisindacale): per il sindacato pare un trattamento dei lavoratori parziale e fortemente limitante. Non così per il giudice, secondo il quale l’atteggiamento di Copaim non è affatto antisindacale e «la categoria degli impiegati è legittimamente rappresentata dalla Flai Cgil». Anche perché, dopo quel primo, contestato contratto, le altre organizzazioni sindacali (Cisl inclusa) ne sottoscrivono un altro anche per la categoria degli operai, sostanzialmente identico nei contenuti a quello stipulato da Cgil per gli impiegati. Per il giudice, quella sigla «non ha subito alcun pregiudizio».
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