Il Tirreno

Grosseto

Il Tar dà ragione alla Pam «Decisioni prese dall’ente»

di Alfredo Faetti

In ballo c’era il ricorso presentato dalla società sulla servitù delle fognature Il contenzioso nato dal collegamento dell’impianto di depurazione all’ippodromo

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FOLLONICA. Fin quando non è arrivata l’ordinanza del Comune, alla Pam di Follonica non sapevano nulla. La società non sapeva infatti che quei terreni, di sua proprietà, erano oggetto di una procedura amministrativa, per cui l’ente ne avrebbe fatto uso per il mantenimento di una condotta fognaria. “Asservimeto”, in gergo tecnico. Un intervento a scomputo degli oneri di urbanizzazione con la Follonica Corse Cavalli, che ha realizzato la condotta per collegare l’impianto di depurazione del nuovo ippodromo alle fogne della città. Ma la Supermercati Pam Panorama spa, società titolare del centro commerciale, non ne sapeva nulla. Almeno fino a quando non le è stata notificata l’ordinanza comunale, nel 2010, poi annullata dalla stessa amministrazione un anno dopo costituendo una servitù di fognatura. Ma anche questo secondo passaggio non è bastato per il Tar di Firenze, che ha annullato il provvedimento, in quanto in termine di partecipazione non sono stati rispettati «i canoni della buona e legittima amministrazione – si legge nella sentenza - che impone sempre l’ascolto delle posizioni dei destinatari degli atti amministrativi e quindi il loro coinvolgimento nel relativo procedimento di adozione». Nel mezzo a tutta questa vicenda, però, ci sono dei passaggi che non vanno trascurati.

Partiamo dall’inizio, quando il Comune di Follonica prevede l’asservimento di quei terreni, poi acquistati dalla Pam, per collegare l’impianto di depurazione del nuovo ippodromo alla pubblica fognatura. Alla Follonica Corsa Cavalli il compito di realizzare la condotta fognaria, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, all’amministrazione quello della manutenzione. In corso del procedimento giuridico, il Comune ha spiegato che non è stata seguita la disciplina del Testo Unico sulle espropriazioni perché c’era un atto di assenso all’intervento del presidente del centro commerciale di Follonica. Tesi smentita dalla società, forte di essere la proprietaria dei fondi, così come riportano i registri pubblici. Parte così il ricorso al Tar nel 2010. Da lì a poco, però, succede qualcosa. Il Comune, «preso atto degli errori compiuti», come dice il tribunale nelle motivazioni, da una parte ha annullato l’ordinanza in autotutela e dall’altra ha provveduto alla costituzione di servitù di fognatura sui terreni della Pam. Altro provvedimento e altro ricorso della società per «un’assoluta carenza di momenti partecipativi allo svolgimento della procedura». Dato che l’ordinanza del 2010 è stata annullata dal Comune stesso, il Tar ha accolto questo secondo ricorso. «L'iter complessivo  – si legge nelle motivazioni – è stato caratterizzato da una totale assenza di momenti partecipativi a favore della società». E non conta nulla per i giudici il primo annullamento, perché l’amministrazione nel secondo passaggio, con la servitù di fognatura, «avrebbe dovuto procedere alle ulteriori determinazioni in materia, procedendo a una previa comunicazione di avvio del procedimento». In estrema sintesi, secondo il Tar in tutta la vicenda il Comune non ha mai coinvolto la Pam nelle decisioni sui suoi terreni. L’ente dovrà pagare soltanto tremila euro di spese di giudizio, perché per il risarcimento, richiesto dalla Pam, servirà un ulteriore esame. Ora, però, servirà capire cosa fare di quella condotta fognaria. 

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