Il dolore
«Nessuna offesa alla preside. E la confessione non basta»
GROSSETO. Quei messaggi su Facebook e quelle considerazioni sulla preside Gloria Lamioni «non recano alcun epiteto o commento dispregiativo (tale non potendosi ritenere la mera e faceta negatoria di...
GROSSETO. Quei messaggi su Facebook e quelle considerazioni sulla preside Gloria Lamioni «non recano alcun epiteto o commento dispregiativo (tale non potendosi ritenere la mera e faceta negatoria di un altrui particolarmente elevato grado di avvenenza)», avevano «un palese contenuto scherzoso» e non rivestivano «alcuna capacità umiliante». E comunque non è sufficiente una semplice «confessione informale» per rinviare a giudizio e tanto meno per attribuire una responsabilità di carattere penale.
Sono questi i due ordini di motivi, adesso depositati, per i quali il giudice Giovanni Muscogiuri ha mandato assolta il 17 aprile scorso (il fatto non sussiste) l’insegnante Caterina Cruciani, difesa dall’avvocato Tommaso Galletti, imputata di diffamazione e querelata proprio dalla preside, che nell’aprile 2010 aveva ravvisato in quelle frasi termini diffamatori.
Poche righe sono dedicate dal giudice al contenuto. Molte di più alla procedura. Secondo il magistrato, «gli elementi di prova utilizzabili ai fini della decisione non contengono alcun collegamento plausibile rel reato per cui si procede alla persona imputata».La documentazione prodotta dalla querelante è in «veste informale e parziale» e la provenienza dei contenuti è di «incognita provenienza» perché «avrebbero potuti essere di fatto inseriti nella rete internet da chiunque operasse sulla base di fasulle o altrui credenziali di accesso al sito in questione». Insomma, la conversazione potrebbe essere stata intrattenuta da altri. Né le indagini della polizia postale hanno portato a far convergere le prove contro la Cruciani: la quale aveva semplicemente riconosciuto l’account e la conversazione quando venne sentita a verbale. Una dichiarazione «inutilizzabile«, ricorda il giudice, perché presa senza garanzie difensive, come inutilizzabili sono le parole dell’agente di polizia giudiziaria al processo.
«Anche qualora fosse stato possibile risconoscere una fattispecie lesiva nella reputazione della persona offesa del reato - conclude il giudice - l’odierna imputata avrebbe dovuto comunque essere mandata assolta per difetto di ogni dimostrazione processuale che avesse commesso il fatto».
Da queste considerazioni è derivata l’assoluzione.(p.s.)
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