Finanza
Case ai residenti e ai disoccupati
Nuovo regolamento per l’edilizia pubblica: cambiano i requisiti
GROSSETO. Favorire i residenti a Grosseto da più tempo, maggior attenzione a chi ha perso il lavoro nell'ultimo anno e pugno duro contro le occupazioni abusive. Sono queste le novità preminenti del nuovo regolamento dell' emergenza abitativa. «Verrà approvato mercoledì in consiglio comunale - spiega Luca Ceccarelli, assessore alle politiche sociali - essendo stato già cesellato in commissione». Il Comune gestisce i 92 appartamenti del Poggio a Roselle più una quota degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica in mano all'Epg.
Requisiti per l'accesso: aumenta da 2 a 3 anni la residenza minima nel nostro comune e, qualora non si tratti di un cittadino europeo, è necessario il permesso di soggiorno biennale. Il reddito pro capite deve essere inferiore alle pensioni minime, i richiedenti non possono avere un patrimonio mobiliare superiore ai 5mila euro né possedere immobili. I potenziali destinatari devono trovarsi in una situazione di particolare disagio (dallo sfratto ai trattamenti socio terapeutici).
Motivi di esclusione: Per la prima volta chi occupa abusivamente un alloggio pubblico viene depennato anche dalla graduatorie dell'emergenza abitativa (mannaia che precedentemente valeva solo per le case Erp) e non potrà presentare una nuova domanda prima di tre anni dallo sgombero.
Punteggi: il cambiamento più incisivo riguarda l'introduzione della residenza a Grosseto come parametro per stilare le graduatorie: la forbice va dai 5 ai 20 anni per un minimo di un punto ed un massimo di tre. Altri criteri riguardano il reddito (2 punti), la presenza di invalidi (da 1 a 3 punti), under 18 o over 65 (2 punti), portatori di handicap (1 o 2 punti), figli minorenni (2 punti ciascuno). Occhio di riguardo anche per gli anziani soli (3 punti), i nuclei con più di cinque persone (1 punto) e, altra novità, chi ha perso il lavoro da più di 12 mesi (1 punto). Ogni anno di presenza in graduatoria aggiunge un bonus di 0,5 mentre le condizioni soggettive, valutate dai funzionari caso per caso, massimo 2 punti.
Durata assegnazione: il tempo “strettamente necessario” ad affrontare l'emergenza è di un anno, però può esserci il rinnovo per altri 2 anni ed un'ulteriore proroga se autorizzata dal dirigente
Morosità: se non è scaturita dalla disoccupazione o da malattie gravi, il limite è di due mesi. E' possibile sanare la propria posizione, una volta sola in un anno, entro 60 giorni dalla messa in mora.
Mobilità: Ogni tre mesi il dirigente valuta le condizioni di sovra e sotto affollamento degli alloggi. In caso di rifiuto di spostamento c'è il trasferimento coatto o decade l'assegnazione se sottoutilizzato.
Annullamento o decadenza assegnazione: per dichiarazioni mendaci o documenti falsi; per cessione totale o parziale dell'alloggio; per mancata segnalazione degli ospiti; per utilizzo non stabile dell'alloggio o modifica della destinazione d'uso, attività illecite, rinuncia ad alloggio definitivo Erp. (l.s.)
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