Il dolore
«Castiglione, una Rta formalmente regolare»
GROSSETO. «Il proprietario originario? Della vicenda si era occupato solamente molto tempo prima delle contestazioni. I funzionari comunali? Non potevano intervenire. Il direttore di banca?...
GROSSETO. «Il proprietario originario? Della vicenda si era occupato solamente molto tempo prima delle contestazioni. I funzionari comunali? Non potevano intervenire. Il direttore di banca? Ininfluente sullo sviamento della destinazione del complesso. Proprietario e progettista? Probabilmente volevano fare un complesso residenziale piuttosto che una Rta ma non ci sono elementi sufficienti per provarlo».
In sintesi estrema, ecco le motivazioni adesso depositate con le quali il giudice Addimandi, il 16 dicembre scorso, ha mandato assolti tutti e otto gli imputati per la presunta lottizzazione abusiva de Il Castiglione, cioè per la trasformazione ritenuta illegittima del complesso ricettivo in civili abitazioni, per le quali vi erano stati già degli impegni. Una trasformazione che secondo il giudice non era stata attuata al momento dell'intervento della Procura (sequestro del maggio 2007), almeno compiutamente. Elencate tutte le caratteristiche delle Rta (gestione e proprietà), il dottor Addimandi ritiene che «nella specie - soprattutto alla luce dello stato materiale di avanzamento lavori - non si può affermare con certezza che tutto ciò non sarebbe possibile e anzi va detto che è ancora possibile: senza escludere che molto probabilmente il fine era proprio quello». Stando alle motivazioni, il proprietario Luca Collini e il progettista Lorenzo Mugnai «entrambi consapevolmente approfittavano di un contesto generale di non considerazione del proliferare di Rta e Cav, non commisurato da una ragionevolmente prevedibile domanda turistica in tal senso; aggravata da una "linea di confine”, in ordine alla materialità dell'insistere del complesso edilizio-urbanistico sul territorio, estremamente labile tra Rta e Cav da una parte ed ordinaria edilizia residenziale dall'altra». Ma non c'è prova delle responsabilità contestate e dunque il fatto non sussiste, seppur con formula dubitativa. E se, tra l'altro, in una Rta vi si può prendere la residenza anagrafica, «non si vede perché non si potrebbe ottenere un cosidetto mutuo prima casa».
A questo proposito, trattando la posizione di Giorgio Savonarola (Antonveneta), il giudice scrive che «sicuramente non avrebbe potuto influire sull'andamento dei lavori e sullo sviamento. Non tanto rileva che i mutui non venivano decisi e deliberati da lui quanto il fatto che le assicurazioni che lui dava ai promissari acquirenti non sono elementi sufficienti per ipotizzare lo sviamento della destinazione del complesso». E comunque Savonarola avrebbe avuto un grado minore di conoscenza ed esigibilità giuridica.
I funzionari, poi, non avrebbero potuto attivarsi nemmeno per sospendere i lavori «poiché talune scelte costruttive - per così dire bivalenti - non contrastavano né con la normativa urbanistico-edilizia e neppure quella più specificamente avente a oggetto le Rta e le Cav».
Il complesso, poi, risultava formalmente regolare. Anche se il Comune, nota il giudice, avrebbe potuto dare all'epoca un'occhiata più attenta al "proliferare" di strutture simili. La regolarità è attestata dal consulente del pm: e dunque il giudice sottolinea che «il complesso era - ancorché con requisiti minimi - suscettibile di destinazione a Rta e regolare, sia sotto il profilo sostanziale che formale, in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia: anche se appunto maggiore attenzione e maggiore diligenza avrebbero potuto in qualche misura ridurne l'impatto».
Pierluigi Sposato
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