Sicurezza
Gazebo, funzionari colpevoli un giudice in controtendenza
Caso Jack Cafè, nessuna scusa per i responsabili comunali E quel regolamento «usurpa la potestà dello Stato»
di Pierluigi Sposato
Può darsi anche che abbia ragione la Corte di appello di Firenze, quando ha mandato assolti i funzionari comunali condannati in primo grado per i gazebo, perché non avrebbero fatto altro che svolgere il proprio mestiere senza possibilità di disapplicazione. Ma il giudice Giovanni Muscogiuri si è fatto un’idea assolutamente diversa sulla questione, diametralmente opposta. Perché se tali funzionari ignoravano la legge penale relativa alla loro materia, se ignoravano l’interpretazione della polizia municipale, se ignoravano la sentenza di condanna del pretore del 1998, allora avrebbero dimostrato «una smisurata imperizia, una smisurata negligenza e una smisurata imprudenza».
Nessuna scusa il giudice sente di poter accordare a Gian Paolo Fornasiero, Chiara Marrata e Andrea Santini, condannati a 10 giorni (convertiti in 380 euro) e 3.600 euro di ammenda per le irregolarità riscontrate nell’aprile 2008 al Jack Cafè di via Verdi, dove una pensilina aveva collegato il bar al gazebo, determinando un aumento di volumetria e la modifica della sagoma e del prospetto (pena sospesa, non menzione e rateizzazione). Una sentenza che ha invece dichiarato non colpevoli il titolare Giacomo Rispoli, gli esecutori delle opere Andrea Mori, Gabriele Mori e Luca Mori (cda Kat Italia), il progettista e firmatario Giampaolo Galli: il fatto non costituisce reato.
Una sentenza in controtendenza rispetto al giudizio di secondo grado, avverso la quale è già stato depositato appello. Una sentenza che critica fortemente non solo le irregolarità di quel gazebo (sequestrato e poi rimosso) ritenuto “nuova costruzione” ma anche il regolamento comunale del 2006 che trae origine da deliberazioni del 1995. Il giudice parla di una «prassi di illegalità edilizia» attuata per un quindicennio relativamente ai manufatti precari. Richiamata la sentenza di Cassazione (estensore Fiale) che confermava i sequestri della polizia municipale, il dottor Muscogiuri sostiene che il Comune di Grosseto abbia attuato una «usurpazione della potestà normativa riservata allo Stato» e abbia costituito «una fittizia fonte di legittimazione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire», secondo formule che avrebbero consentito per assurdo il perpetuarsi quasi automatico dell’attività criminosa «all’infinito».
E i funzionari? Avrebbero dovuto rilevare l’illegittimità e sarebbero stati «gravati da un obbligo assoluto di disobbedienza al proprio dovere di servizio». Invece, secondo Muscogiuri, si erano «perfettamente conformati all’atteggiamento rigorosamente osservato da oltre dieci anni da qualunque altro organo della locale amministrazione che non fosse l’ufficio della polizia municipale: quello di dare corso alla prassi illecita facendo finta di nulla e parlando d’altro».
Tale ostacolo posto dal Comune alla conoscenza della legge «appare enorme quanto basta ad eccedere ragionevolmente anche le capacità professionali di un geometra qualunque» ed è per questo motivo che Galli è stato prosciolto.
Il giudice rileva che «esponenti professionali altamente qualificati, dotati di bagaglio culturale e di esperienza» non potevano non rilevare sia l’illegalità del volume edilizio sia l’illegalità del regolamento comunale che prevedesse tali interventi a trasformazione del tessuto urbano e del carico urbanistico. E, indirettamente, sottolinea l’importanza che ha avuto il clamore mediatico nell’apertura dei procedimenti penali.
Secondo le motivazioni, l’imperizia sarebbe stata dimostrata dalla mancata conoscenza della materia trattata; la negligenza dalla mancanza di aggiornamento culturale; l’imprudenza nella mancanza del dovere di vigilanza e informazione sulla trattazione giurisprudenziale e su quella amministrativa.
L’unica concessione che Muscogiuri fa ai tre funzionari incaricati dell’istruttoria e della decisione è quella che porta alla concessione delle attenuanti generiche. Perché il modus operandi consacrato e avallato per molti anni ai massimi livelli, era «di per sé idoneo ad arrecare un serio imbaracco al funzionario che si fosse determinato nel manifestare la propria onesta devianza rispetto a una siffatta situazione ambientale».
Pena comunque contenuta «nella prospettiva di un più sollecito reinserimento sociale e recupero alla legalità».
E adesso la parola passa ai giudici fiorentini.
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