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Grosseto

«Box spostati perché il terreno pende»

«Box spostati perché il terreno pende»

Le motivazioni delle assoluzioni per il canile di Campagnatico: nessun aumento di volume

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CAMPAGNATICO. I box per i cani erano tutti spostati, è vero, ma non c’è stata alcuna difformità nella volumetria. E lo spostamento è stato «determinato da ragioni plausibili, quali l’eccessiva pendenza del terreno». Ad ogni modo «il procedimento in sanatoria, conclusosi positivamente con il rilascio della concessione, ha sanato l’intervento quantomeno sotto il profilo edilizio». Sono queste le motivazioni adesso depositate con le quali il giudice Puliatti ha prosciolto tutti gli imputati nel procedimento: Giuliana Berogna, Barbara Vegni, proprietarie, Roberto Serafini progettista, Ezio Catocci e Giuseppe Concu esecutori delle opere. La Procura contestava anche lo spostamento di una strada: anche in questo caso è intervenuta l’assoluzione.

Il procedimento era nato da un sopralluogo del corpo forestale, avvenuto nel novembre 2007. Gli agenti non rilevavano «alcuna irregolarità quanto alla tenuta degli animali ivi custoditi», ma mancava «la porta divisoria tra le due aree del canile e l’autorizzazione allo scarico».Ma era poi emersa la difformità tra lo stato rilevato e quello del permesso a costruire: «La differenza non atteneva ai volumi, sostanzialmente invariati, ma alla collocazione degli stabili, tutti traslati e insistenti in area a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Era intervenuta una variante e successivamente la sanatoria. Chi aveva effettuato i lavori aveva poi spiegato in aula che «l’eccessiva pendenza del terreno aveva reso impossibile la collocazione dei box così come autorizzati, tanto che proprio il direttore dei lavori Serafini aveva indicato la diversa collocazione, in modo da permettere la realizzazione dell’opera, ultimata da ditte diverse.

A proposito della strada vicinale, questa secondo l’ipotesi iniziale «dapprima insisteva nella zona attigua alla proprietà Berogna e probabilmente era stata trasferita nella proprietà di quest’ultima per mera comocità dei cacciatori o dei soggetti che sporadicamente la percorrevano». Ma secondo il giudice «non risulta con assoluta certezza che effettivamente vi fosse un precedente tracciato diverso da quello attuale cui far riferimento». Dunque assoluzione perché il fatto non sussiste per strada vicinale e lavori in zona a vincolo, non doversi procedere per estinzione per sanatoria per i box. (p.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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