Sicurezza
«Borghi doveva fare domanda entro il 10»
Richiesta di aspettativa in ritardo, ecco perché la Corte di appello ha bocciato il ricorso del sindaco
FIRENZE. «La decisione del Tribunale di Grosseto, oggi confermata dalla questa corte di appello, non viola alcun diritto costituzionale di Borghi Massimo». Non solo la dichiarazione di improcedibilità dell'appello contro la sentenza del 15 settembre scorso che aveva dichiarato decaduto il sindaco di Gavorrano (comunque ancora alla guida del Comune): con quelle parole i giudici della prima sezione civile di Firenze sono entrati anche nel merito.
E, senza mezzi termini, spiegano perché Borghi ha sbagliato nel proporre domanda di aspettativa da dipendente comunale solo il 16 aprile 2011. Secondo il collegio di appello (Grimaldi presidente, Orsucci, Nencini) «era preciso onere di Borghi garantirsi una decisione della commissione entro i tempi fissati chiaramente dalla legge e ciò poteva fare semplicemente depositando l'istanza di collocamento in aspettativa non oltre la data del 10 aprile 2011. Poiché l'appellante non ha addotto alcuna causa di impossibilità a tenere una condotta conforme alla legge, nessuna prevaricazione è stata operata in suo danno, né alcuna lesione di diritti costituzionali si è perpetrata».
I giudici di secondo grado sono del parere che «correttamente il Tribunale di Grosseto ha ritenuto che tutta la disquisizione sulla legittimità o meno della chiusura anticipata dell'ufficio di ricezione della domanda di collocamento in aspettativa alla data del 16 aprile fosse questione fuorviante, atteso che, anche qualora l'ufficio fosse stato aperto e Borghi avesse potuto depositare la propria domanda, la commissione avrebbe potuto decidere la domanda stessa nei cinque giorni successivi e quindi oltre il termine massimo fissato dalla legge ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, né Borghi aveva alcun diritto costituzionalmente garantito a ottenere una pronuncia immediata, nella stessa giornata del 16 aprile, della commissione preposta».
Secondo la Corte di appello, quando la difesa aveva citato i precedenti del Csm non aveva colto nel segno, perché quelle pronunce contengono solo il principio costituzionale in base al quale il ritardo della pubblica amministrazione nei propri adempimenti non può arrecare danno al cittadino: doveva essere retroattiva la decisione del Csm che fosse intervenuta in un momento successivo alla tempestiva domanda di collocamento in aspettativa. E nel caso di Borghi la sua domanda «non poteva considerarsi tempestiva».
La prima parte delle motivazioni, depositate il 2 marzo, è invece dedicata all'eccezione di improcedibilità avanzata dall'Avvocatura di Stato, ritenuta fondata e accolta. Secondo la legge, il ricorso va depositato in cancelleria entro 10 giorni e invece il procuratore di Borghi lo ha depositato all'udienza del 24 gennaio. E poiché, nonostante i richiami difensivi al nuovo decreto 150 del 2011, è «maturata per causa imputabile alla parte appellante una decadenza espressamente prevista dalla legge vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio», l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Oggi pomeriggio Borghi chiarirà la sua posizione in una conferenza stampa.
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