Attenzione
«Macroscopico illecito ma Busonero va assolta»
Le motivazioni del gup sulla questione del distributore intestato al fratello «C’era conflitto di interessi ma il beneficiario non ha avuto alcun vantaggio»
MONTE ARGENTARIO
A Loredana Busonero, dirigente dell’ufficio Suap del Comune di Monte Argentario, sono contestabili profili «di macroscopica illegittimità» perché avrebbe dovuto sicuramente astenersi quando concesse l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto di distribuzione carburanti intestato al fratello Ottorino, socio al 50% della Argentario Trade proprietaria della stazione di servizio a Costa di Teva. Ma il giudice dell’udienza preliminare Marco Mezzaluna ritiene che «il provvedimento di autorizzazione potesse essere concesso, con riferimento agli altri profili di illegittimità contestati dal pm, con conseguente non configurabilità del reato di abuso d’ufficio».
Il non luogo a procedere risale al 16 dicembre e la stessa Busonero ne aveva dato notizia. Adesso sono disponibili le motivazioni della sentenza che chiude il procedimento nei confronti dei fratelli Busonero (Loredana indagata per abuso d’ufficio anche per la mancanza del certificato prevenzione incendi e l’omessa convocazione della conferenza dei servizi) ma anche di Fabio Pareti, direttore dei lavori, e di Simona Cantini, legale rappresentante di Maremma Impianti srl, esecutrice delle opere. Questi ultimi due e Ottorino Busonero erano sospettati dal pm Pizza di interventi edilizi in difformità dal titolo, eseguiti in zona a vincolo paesaggistico-ambientale di notevole interesse pubblico, e di occupazione abusiva dello spazio demaniale. Vicende risalenti al 2007.
Il giudice nota non si limita a evidenziare che la sanatoria del 2009 comporterebbe l’estinzione del reato. Ma sottolinea anche di «dubitare della oggettiva rilevanza penale» degli illeciti contestati. Il giudice rileva che difformità come la posa di mattoncini rosa «nulla incidono sul bene oggetto di tutela penale, ovvero il corretto assetto urbanistico del territorio»; e che l’unico manufatto contestato è incontestabilmente un vano tecnico, anche se di misure lievemente discrepanti, e gli interventi non comportano aggravi sul carico urbanistico né sul bene paesaggistico. «L’istruttoria dibattimentale non potrebbe modificare il quadro di riferimento», argomenta il gup. Anche il ct della Procura, ingegner Savelli, ha poi rilevato che l’area contestata era modesta e non interessata dall’impianto e dai manufatti: l’autorizzazione ai sensi del codice della navigazione non era necessaria. Anche se «indubbiamente sussiste la violazione di legge relativa alla situazione di conflitto di interesse», «nessun vantaggio indebito è stato conseguito dal beneficiario, che aveva diritto a ottenere l’autorizzazione provvisoria» per l’erogazione del carburante che non si svolgeva su terreno del demanio; i lavori da ultimare erano quelli relativi al punto di ristoro e i vigili del fuoco non obiettarono nulla.
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