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Grosseto

Cinigiano. Ribaltata la sentenza di primo grado: «Il concessionario non gli consegnò la documentazione completa»

Assolto in appello il gestore del Bar Sport

<b>TRIBUNALE </b>La sentenza &egrave; stata pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte d&#146;appello di Firenze
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TRIBUNALE La sentenza è stata pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte d’appello di Firenze

Ribaltata la sentenza di primo grado: «Il concessionario non gli consegnò la documentazione completa». Tavaroli non aveva presentato la Dia ai monopoli ma per i giudici era in buona fede

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 CINIGIANO. Ribaltata in appello la condanna per il gestore del Bar Sport di Cinigiano, Federico Tavaroli, 32 anni, riconosciuto colpevole in primo grado dell'organizzazione senza licenza di attività di raccolta scommesse nel locale.  Nel dicembre 2008, Tavaroli era stato riconosciuto colpevole (pena di 4 mesi - sospesa e condonata) per quanto accertato nel maggio 2006 dalla guardia di finanza: Tavaroli aveva esibito il contratto di affiliazione con la società autorizzata dai monopoli e quello per la fornitura del servizio telefonico connesso, ma aveva dichiarato di non sapere nulla sull'obbligo di denuncia di inizio attività all'autorità di pubblica sicurezza. E per quest'ultima violazione del Tulps era stato processato e condannato: il giudice aveva riconosciuto la buona fede del gestore ma aveva ritenuto l'errore non scusabile. Tavaroli, assistito dall'avvocato Simone Canuti, aveva ricorso contro la condanna.

La seconda sezione penale della Corte di appello di Firenze (Adriana Scaramuzzino presidente) ha adesso depositato le motivazioni con le quali Tavaroli è stato prosciolto perché il fatto non costituisce reato. I giudici di appello hanno ritenuto che la buona fede «vale oggi a escludere l'elemento soggettivo del reato a suo carico». Anche la Procura generale (in aula la dottoressa Angela Annese) aveva chiesto l'assoluzione con la stessa formula.  Nell'atto di appello, il difensore aveva sottolineato che a Tavaroli non era mai giunta - come invece avrebbe dovuto - la modulistica da parte del concessionario, quel kit nel quale venivano indicati gli adempimenti. Il titolare del bar si era attivato perché l'attività venisse avviata regolarmente, tra l'altro avviando l'internet point. Sentito in aula, il maresciallo delle fiamme gialle aveva riconosciuto che era stato il concessionario a venir meno ai suoi obblighi e che Tavaroli era all'oscuro della necessità di una Dia.

Ma era in piena buona fede «tanto che in piena ingenuità aveva pubblicizzato la raccolta di scommesse attivata nel locale - osservano i giudici di Firenze - con ciò mettendo in conto di attirare un controllo di polizia, cosa che si era verificata. L'intera procedura in vista della Dia da inoltrare in Questura doveva essere quindi avviata e promossa dal concessionario centrale delle scommesse, che invece aveva lasciato Tavaroli, soggetto giovane e senza professionale in materia, sprovvisto degli elementi tecnici necessari per occuparsene da solo, dovendosi contemporaneamente occupare della gestione del bar». Così la condanna è stata cancellata.

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