La protesta
Manufatti abusivi, Biliotti in buona fede
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EX. Saimo Biliotti Le motivazioni del proscioglimento dell'ex presidente Coseca Il Comune aveva autorizzato a trasferire containers e spogliatoi
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GROSSETO. Erano «in buona fede» i dirigenti del Coseca, e dunque anche Saimo Biliotti, quando spostarono il cantiere nella pineta in un'area adiacente a quella fino a quel momento occupata e che fu poi oggetto di contestazioni dopo un sopralluogo della polizia municipale. Il giudice Sergio Compagnucci ha motivato così l'assoluzione dell'ex responsabile del consorzio: il fatto non costituisce reato, secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Nelle motivazioni adesso depositate (il processo si era concluso il 28 novembre), risulta centrale la lettera del 3 novembre 2006 con la quale il Comune raccomandava l'assoluta necessità di lasciare libero lo spazio precedentemente occupato (venduto dal Comune a un privato): «In virtù dei buoni rapporti, tenuto conto della vostra difficoltà a reperire con immediatezza uno spazio alternativo, nelle more di ciò vi autorizziamo a trasferire la rimessa automezzi e i containers adibiti a spogliatoi del personale, provvisoriamente e per una breve durata, in adiacente area di nostra proprietà come da planimetri allegata. Resta inteso che si tratta di una sistemazione provvisoria e di breve durata, con l'obiettivo concordato di reperire da parte vostra una soluzione alternativa». È in questa area che la polizia municipale rilevò la presenza di manufatti che hanno poi costituito l'oggetto dell'imputazione per Biliotti: abusi edilizi, perché realizzati in zona a vincolo, senza permesso di costruire e senza il nulla osta dell'autorità preposta al vincolo. Ma il giudice nota che l'area era quella indicata dal Comune e che l'utilizzo era quello proprio del cantiere. L'accertamento dei vigili risalva al maggio 2007, cioè a soli 6 mesi di distanza dalla lettera: dunque secondo Compagnucci la presenza di quei manufatti era ampiamente gistificata dall'autorizzazione provvisoria. Dunque Biliotti aveva «fatto affidamento sulla possibilità di espletare l'attività di smaltimento rifiuti sull'area indicata nel 2006: deve quanto meno ammettersi un profilo di buona fede che non consente di ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato». (p.s.)
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