Trasporti
Lufficio di Arcidosso rischia la soppressione per i tagli del governo
Giudice di pace in bilico
Fiora Bonelli
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LEGALE Michele Nannetti Gli avvocati Bianchini e Nannetti elaborano la "difesa"
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ARCIDOSSO. Arcidosso dice addio al giudice di pace? La decisione da parte del governo centrale di ridefinire le circoscrizioni giudiziarie ha come risultato, oltre che il risparmio delle risorse, anche la soppressione, dal prossimo anno, dei piccoli tribunali. Per Arcidosso e gli altri paesi dell'Amiata grossetana questo significa la soppressione di un ennesimo servizio: il giudice di pace. Da tempo, in montagna (Arcidosso verrà accorpato con Grosseto) si è cercato di stoppare l'operazione, ma fatti i conti e fatte salve le disposzioni di legge, dovrebbero essere gli stessi Comuni a sobbarcarsi l'onere del servizio, esclusa la retribuzione del giudice che continuerebbe a far carico al ministero. Cosa dovrebbero fare i Comuni? Dovrebbero mettere a disposizione un impiegato con qualifica idonea a supportare il lavoro dell'ufficio del giudice. Un suggerimento di come fare arriva dall'avvocato Marcello Bianchini di Arcidosso che parla a nome di molti altri legali della zona (Bianchini, Galella, Sani, Toninelli, Vetuli, Bernardelli). «Il giudice di pace ad Arcidosso - spiega Bianchini - può funzionare bene con un impiegato con qualifica idonea e ce ne sono di impiegati con tale qualifica sia nei Comuni interessati che all'Unione dei Comuni. Il costo sarebbe assolutamente esiguo e dovrebbe essere sopportato in primis da Arcidosso e poi da Castel del Piano e Santa Fiora dove sono concentrati gli utenti più numerosi. Si potrebbe utilizzare, a turno, un impiegato dei Comuni o dell'Unione. Il tempo è risicatissimo e bisogna parlarne subito, affinché il servizio non sia soppresso». Sull'importanza del ruolo del giudice di pace incalza anche Michele Nannetti, mediatore professionista di Arcidosso che fa propone: «È costituzionalmente assurdo che continui ad esistere l'articolo 322 del Codice di procedura penale, che il giudice di pace non venga considerato idoneo ad esperire tentativi di conciliazione obbligatori, soprattutto per le materie di sua competenza, e che il compito sia riservato solamente agli organismi all'uopo predisposti, pubblici o privati, registrati al ministero di Giustizia; in tal modo, infatti, è come se l'articolo 322 perdesse di significato in quanto consentirebbe al giudice di pace di mantenere la propria competenza funzionale di tentativo di conciliazione in sede non contenziosa, senza però che la stessa abbia più motivo di essere ragionevolmente utilizzata. Oltretutto si può osservare come anche l'ufficio del giudice di pace si può a maggior ragione considerare un organismo riconosciuto dallo stesso ministero, ricoperto da professionisti sicuramente idonei a ruoli di mediatore-conciliatore in sede non contenziosa, visto che è l'articolo 322 ad attribuire loro tale potere con le leggi che garantiscono la copertura professionale del giudice di pace».
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