Il Tirreno

Grosseto

In casa non c'è ma il Tar gli dà ragione

Lorenzo Santorelli
<b>EDILIZIA</b> Una serie di case popolari
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EDILIZIA Una serie di case popolari

Condannato il Comune che voleva riprendersi l'abitazione

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 GROSSETO. Assegnatario di un alloggio di edilizia popolare si vede recapitare una notifica di decadimento del diritto poiché, stando agli accertamenti effettuati dalla polizia municipale, la casa non sarebbe risultata stabilmente abitata. Lui ricorre al Tar che gli dà ragione e condanna il comune di Grosseto, costituitosi in giudizio poiché proprietario dell'alloggio, al pagamento di oltre 2000 euro per le spese processuali e procedurali. Lucio Catalano vive in via del Tombolo 201, a Marina di Grosseto, in uno degli appartamenti Erp, le cosiddette case popolari.  Nel luglio del 2009 comunica al gestore, l'Epg di aver accolto nella propria abitazione due familiari per alcuni giorni. L'ente ritiene che ciò non sia ammissibile poiché verrebbe modificata «l'originaria posizione locativa» mentre Catalano replica che, trattandosi di semplici ospiti e per breve tempo, «non vi sarebbe alcuna violazione del contratto di locazione». Un braccio di ferro nel quale si inserisce il Comune che gli recapita la comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio poichè, «stando agli accertamenti svolti, non sarebbe stato stabilmente occupato».  Catalano, difeso dall'avvocato Tania Amarugi, ricorre al Tar Toscana ottenendo, come primo risultato, la sospensione del procedimento che gli consente di rimanere nella casa. Ieri i giudici amministrativi di Firenze gli hanno dato definitivamente ragione non tanto "nel merito", quanto in punta di diritto. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia municipale dapprima nel novembre del 2009 e, in seguito, reiterati tra marzo e maggio dell'anno successivo 2010, avrebbero sì verificato la mancata occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario. Peccato però che nei verbali redatti non erano stati segnati date ed orari dei sopralluoghi. Così sono venuti a mancare i presupposti per l'applicazione della legge regionale 96/96 che, all'articolo 35, prevede la decadenza dell'assegnazione qualora il soggetto "non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso". Siccome i verbali presentavano una lacuna indifendibile, l'avvocato del Comune avrebbe voluto far mettere agli atti le relazioni di servizio redatte dai vigili, ipotesi che i giudici hanno respinto poiché avrebbe dato il via "ad un'inammissibile integrazione postuma della motivazione". Quindi grazie alla generica definizione di accertamenti "distanziati nel tempo ed a orari serali" scritta dagli agenti della polizia municipale, la difesa di Catalano ha avuto gioco facile nel sostenere che si trattava di orari lavorativi. Una leggerezza che è costata al Comune il risarcimento delle spese processuali.

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