Il Tirreno

Grosseto

L’INTERVENTO

Sulla mobilità di Siveri aspettiamo ancora chiarimenti

Alessandro De Carolis Ginanneschi   Capogruppo consiliare Pdl

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La vicenda dell'assessore provinciale Patrizia Siveri, trasferita alle dipendenze della Asl 9 in forza delle procedure di mobilità, merita a mio avviso un ulteriore approfondimento proprio per sgombrare il campo dai dubbi che continuano a rimanere, nonostante la risposta della stessa Asl.  Infatti, è vero che le procedure di mobilità sono obbligatorie prima di poter procedere alle assunzioni per concorso, così come la procedura sembra non aver seguito una via d'urgenza. Tuttavia, l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, come modificato nel 2005 (Legge 246 - art. 16), prevede che "... Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta".  Nella delibera contestata la Asl non fa alcun riferimento a quando siano state rese pubbliche le disponibilità dei posti in organico, né richiama alcun preventivo criterio di scelta. Premesso che si sono resi vacanti due posti di collaboratori amministrativi professionali dal 31.07.2011, in essa si afferma: "Verificato che agli atti di questa azienda risultano pervenute, nell'ultimo triennio, soltanto due domande di mobilità... Rilevata inoltre l'opportunità di rafforzare le competenze amministrative dell'area tecnica aziendale... facendo ricorso alla procedura di mobilità di un amministrativo esperto, che sia in possesso di un'adeguata esperienza; verificato che... risultano pervenute, nell'ultimo triennio, domande di mobilità..." (tre, compresa quella della Siveri); "Atteso che lo scrivente direttore, a seguito di un attento esame dei curricula... propone di accogliere la domanda di mobilità della dr.ssa Siveri... in possesso di un'esperienza e formazione professionale di assoluta garanzia e confacente alle suddette esigenze amministrative..." ecc.  L'art. 19 del contratto integrativo del Ccnl/99, richiamato anch'esso nella delibera, al comma 5 prevede sì la mera facoltà per le aziende di ricorrere "anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile...": ma la riforma Brunetta, essendo norma di legge e successiva, prevale su quella contrattuale ed anteriore, per cui il bando di mobilità deve (avrebbe dovuto) essere pubblicato.  Quindi, riassumendo: il presupposto della mobilità è che vi siano posti vacanti, e i posti vacanti erano due e non tre;  le norme di legge vigenti impongono di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico;  i criteri di scelta devono essere preventivamente fissati.  In questo caso, appare essere stato assegnato un posto non disponibile perché prima non esistente (lo dice la Asl), e che quindi avrebbe dovuto essere messo a concorso; anche ammesso che il posto fosse disponibile, avrebbero dovuto esserne data pubblicità ed indicati i criteri di selezione; la valutazione dei requisiti ai fini delle assunzioni appare essere stata totalmente soggettiva e discrezionale.  Rispetto a quanto appare, non voglio tuttavia dubitare che la Asl non sia in grado di documentare che sia stata fatta la dovuta pubblicità, che siano stati previamente indicati i criteri di selezione, e che quindi si tratti di una delibera semplicemente non articolata in maniera corretta.

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