Attenzione
«Non c'è buona fede per quel gazebo»
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TRIBUNALE Il palazzo di giustizia Il proprietario condannato a 9 mesi e a risarcire il Comune Il giudice: «Sapeva di aver eseguito una variazione sostanziale»
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MARINA DI GROSSETO. Il proprietario dell'esercizio non può invocare la buona fede per quel gazebo, perché non ha rispettato le prescrizioni imposte. Con queste motivazioni da tempo depositate - ma la notizia si è appresa solo ieri - il giudice Compagnucci ha condannato Sergio Fioretti, 64 anni, titolare della sas omonima, a 9 mesi: e ha sospeso la pena a condizione che il risarcimento nei confronti del Comune di Grosseto parte civile (4.000 euro per danni non patrimoniali e 2.550 per onorari) avvenga entro due mesi dal passaggio in giudicato. Non solo: Fioretti, che ha presentato appello, dovrà ripristinare i luoghi. Il giudice ha invece mandato assolti i tecnici comunali Gian Paolo Fornasiero e Umberto Affede - il primo responsabile del procedimento, il secondo incaricato dell'istruttoria - perché il fatto non costituisce reato e il tecnico privato Romeno Rossi per non aver commesso il fatto. Fioretti era sotto accusa perché committente e firmatario della Dia presentata il 29 marzo 2007. In zona a vincolo paesaggistico, senza permesso per costruire e del nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, aveva fatto installare un gazebo davanti al fabbricato, tamponato su tre lati, come accertato dalla polizia municipale il 16 maggio 2008. Il giudice ritiene che l'opera non può essere qualificata come pertinenza. E comunque il giudice, a prescindere dalle sentenze della Corte di appello, vuole valutare la legittimità del titolo abilitativo. E conclude sostenendo che «in assenza di una disciplina di dettaglio, l'attività edilizia in quella zona non era consentita». Il dottor Compagnucci rileva anche «la violazione in materia di distanze stradali, trattandosi di occupazione di strada comunale sita all'interno di un centro abitato»; per strada non sono consentiti interventi edilizi. «Appare perciò macroscopica l'illegittimità per violazione di legge del titolo abilitativo formatosi a seguito della procedura di Dia». Non solo: «L'opera sarebbe comunque da considerare abusiva - continua il giudice - in quanto non conforme a quella indicata nella Dia», in quanto «l'autorizzazione paesaggistica era stata espressamente subordinata alla realizzazione della copertura con manto di coppi ed embrici di cotto. Inoltre, a detta data (2008) la struttura risultava chiusa su tutti i lati (con grigliati e pannelli di plexiglass sui tre lati prospicienti la pubblica via e con grigliato e telo verde sul restante lato prospiciente l'esercizio commerciale) malgrado ciò non fosse consentito, durante la stagione estiva decorrente dal 30 aprile di ogni anno, dallo stesso regolamento comunale». Fioretti sapeva di aver fatto una «variazione essenziale» rispetto al regolamento e va dunque condannato. Non c'è prova di un coinvolgimento del tecnico Rossi e nessun addebito è possibile muovere ai due tecnici comunali, che «non erano tenuti a verificare la conformità dell'opera realizzata rispetto alla Dia».
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