Sicurezza
Crac Cirio, avvocatessa risarcita dalla banca
Lorenzo Santorelli
Dopo anni fa causa alla Bcc Saturnia e ottiene i suoi 15mila euro
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GROSSETO. La riedizione maremmana della vittoria di Davide contro Golia ha per protagonisti una cittadina che aveva acquistato obbligazioni Cirio e la Bcc Saturnia. Al posto della fionda, una causa di 3 anni che, concludendosi col giudizio favorevole nei confronti della cliente, ha condannato la banca a risarcire 18mila euro. La storia comincia nel febbraio del 2001 quando Gloria Citerni acquista obbligazioni Cirio per 15mila euro. Pochi mesi dopo, a dicembre, avviene il crac nel quale rimarranno invischiate decine di migliaia di italiani. Citerni, come tanti altri investitori che speravano di recuperare il totale delle somme, per alcuni anni non intraprende vie legali ma rifiuta anche gli accordi offertigli dalla Bcc Saturnia. Ad ottobre del 2009, sostenuta dal "Movimento difesa del cittadino", decide di fare causa alla banca. Meno di un mese fa il Tribunale di Grosseto le ha riconosciuto 14.178 euro di risarcimento (la differenza tra i 15mila euro investiti e l'unica cedola di 821 euro versatale dalla banca) più altri 3mila circa per le spese di lite e gli interessi. Tra le motivazioni della sentenza è scritto che «all'epoca dell'investimento le pessime condizioni finanziarie di Cirio erano già note al promotore-venditore», così da far risultare nullo il contratto per «violazione degli obblighi del risparmiatore». Una cliente tenace e competente, Citerni tanto che la Bcc Saturnia aveva contestato l'accusa perché la ricorrente «era persona di elevata cultura e conoscenze specifiche, esercitando la professione di avvocato». Inoltre, come testimoniato dal funzionario Blasco Brotini, sarebbe stata lei ad aver «specificatamente richiesto un investimento ad alta redditività». Le erano stati offerti i bond Cirio con tre anni di rendimenti ad un tasso del 6,25 per cento che, secondo quanto sostiene di averle detto Brotini, «pur essendo obbligazioni e non azioni erano comunque da ritenersi prodotti rischiosi». L'articolo 21 del decreto legislativo 58/98 sancisce che gli investimenti delle banche devono essere effettuati «con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», operando in modo che i clienti «siano sempre adeguatamente informati». Stessi principi tutelati anche dal regolamento Consob del 1998. Il giudice ha focalizzato la sua attenzione sul fatto che nel contratto di intermediazione con la banca non è risultata compilata la parte relativa all'esperienza in materia di investimenti. E il fatto che Citerni abbia rifiutato di fornire informazioni sul proprio profilo finanziario non può essere causa, secondo la giurisprudenza, di investimenti penalizzanti. Ad aggravare la posizione della banca è il fatto che le obbligazioni non erano emesse direttamente da Cirio ma da una società con sede legale in Lussemburgo, la Cirio Finance Luxembourg, priva di rating ufficiale e le cui obbligazioni non sarebbero dovute essere ammesse in Italia. Una storia simile a questa secondo Mdc avrebbe coinvolto in Maremma circa 500-600 persone. «Chi ha stipulato un accordo con le banche, magari ottenendo dal 10 al 50 per cento delle cifre investite, non può più tornare indietro - spiega l'avvocato Roberto Vannetti - agli altri consigliamo di inviare una raccomandata alle banche con la richiesta di risarcimento. Così si bloccano i tempi della prescrizione che, per casi come questi, sono di 10 anni». Il passo successivo è rivolgersi ad un'associazione di consumatori come il Movimento difesa del cittadino (info: 0564 405907).
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