Il Tirreno

Grosseto

Palazzo Lamarmora. Le motivazioni dell’assoluzione di Giunta e Piccionetti

«Impossibile attribuire responsabilità Quell'incendio era stato devastante»

<b>PALAZZO LAMARMORA</b> Vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento
◗
PALAZZO LAMARMORA Vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento

2 MINUTI DI LETTURA





 GROSSETO. «Non è dato escludere con assoluta certezza che l'operato del progettista Giunta, così come quello del costruttore Piccionetti, possa ritenersi corretto e scevro da qualsivoglia richiamo; lo scenario presentatosi ai tecnici e agli investigatori che si sono succeduti negli accertamenti era tale, stante la gravità e la capacità devastante dell'incendio, nonché la forza impattante dell'intervento di spegnimento, da non consentire un esame approfondito e obiettivo circa lo stato pregresso dello stabile o l'esatta dinamica dell'episodio».  Nessuna certezza, né per una contestazione di responsabilità né per un'assoluzione completa. Giunta aveva cessato la propria opera nel 2002, l'installazione non può essere attribuita a Piccionetti. Così il giudice Giovanni Puliatti ha optato per un proscioglimento con formula dubitativa per la vicenda dell'incendio di palazzo Lamarmora, scoppiato la sera del 26 novembre 2006 da un barbecue nell'appartamento di Vasco Chelli. Fausto Giunta e Roberto Piccionetti non hanno commesso il fatto. Nelle motivazioni adesso depositate, il giudice premette «che non è possibile né escludere né affermare con certezza che nelle originarie di predisposizione delle canne e dei collegamenti alle singole unità abitative si fossero realizzate irregolarità nella scelta dei materiali o imprecisione nella costruzione; è invece sicuro, quanto alla fase della successiva installazione di uno dei singoli apparecchi, che le operazioni non si sono svolte a regola d'arte». Ma l'intervento barbecue commissionato da Chelli non è ritenuto «come una causa adeguata e sufficiente a determinare l'evento finale», anche se tutti gli esperti concordano nel definire «un pastrocchio, un lavoro mal fatto, un intervento davvero approssimativo» quello effettuato.  Tre le possibili ricostruzioni evidenziate dal magistrato: montaggio e uso scorretti del barbecue pur nella correttezza della predisposizione di canne fumarie e comignoli; montaggio e uso scorretti ma con contatti tra canne fumarie e strutture lignee, difetto del comignolo nel rimando delle scintille e difetti di costruzione; difetti di costruzione delle canne fumarie per contatti con le strutture lignee e inadeguatezza del comignolo a prescindere da montaggio e uso scorretti da parte di Chelli.  Pur «dando alla prima ipotesi maggiore consistenza, alla seconda comunque un certo rilievo e considerando l'ultima solo perché non può essere esclusa al cento per cento», il dottor Puliatti rileva che l'ultima non «è rilevante ai fini di una pronuncia in sede penale, la seconda comporterebbe una condanna sotto il profilo di una concausa efficiente dell'evento e di una cooperazione colposa». «Ma anche la sola possibilità della prima ipotesi - è la conclusione - causa da sola sufficiente a produrre l'evento, per di più giudicabile come la più probabile, addebitabile a un terzo estraneo all'odierno giudizio (Chelli, ndr), impone necessariamente una sentenza assolutoria, seppure in termini dubitativi». (p.s.)

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Lutto

Addio a Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti

di Redazione Lucca