Il Tirreno

Grosseto

«No alla retroattività per Borghi»

<b>RELATORE.</b> Il giudice Giulia Conte
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RELATORE. Il giudice Giulia Conte

Il Tribunale: l'aspettativa va consegnata in anticipo per evitare disparità

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 GAVORRANO. Massimo Borghi era ineleggibile: non aver presentato entro i termini di legge la domanda di collocazione in aspettativa da dipendente del Comune per il quale si era candidato ha prodotto una situazione insanabile, perché «la previsione di domande con effetto retroattivo rappresenterebbe un modo per aggirare la normativa, posto che finirebbe per consentire al dipendente di gestire la campagna elettorale salvo poi mettersi in regola a posteriori».  È questo uno dei passaggi centrali delle motivazioni adesso depositate della sentenza con la quale il 15 settembre scorso il Tribunale ha dichiarato la decadenza di Borghi dalla carica di sindaco, accertandone l'ineleggibilità. Il collegio (Addimandi presidente, Ottati, Conte relatore) ha accolto il ricorso d'urgenza della Prefettura, non ravvisando alcuna validità nelle argomentazioni dei legali del sindaco (Giarrusso e Nicosia) che comunque ricorrono in appello.  La retroattività, nel caso di Borghi, non può essere applicata. Una sentenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale un dipendente del Comune potrebbe «inquinare» il corretto svolgimento della competizione elettorale. E poi occorre distinguere tra incompatibilità e ineleggibilità. La Corte costituzionale ha evidenziato che «mentre le cause di ineleggibilità riguardano situazioni idonee a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati (il soggetto ineleggibile potrebbe avvalersi della particolare posizione in cui versa per influenzare a suo favore il corpo elettorale), le cause di incompatibilità attengono alla concreta possibilità per l'eletto di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica, anche per evitare possibili conflitti di interessi». Insomma, la prima situazione va rimossa in precedenza.  Il collegio ritiene irrilevante la questione difensiva secondo la quale Borghi si era presentata il 16 aprile a depositare la domanda ma l'ufficio era chiuso: «anche qualora la domanda fosse stata depositata il 16, il candidato non avrebbe avuto alcun diritto a un'immediata pronuncia dell'ente, ma solo al collocamento in aspettativa dal quinto giorno successivo, ovvero dal 21 aprile».  Infondata è poi per i giudici la sollevata illegittimità costituzionale relativa alla disparità di trattamento tra dipendenti comunali e professori ordinari, in merito alla retroattività: «Rispetto alle elezioni politiche è evidente come l'ampiezza della consultazione renda già in astratto non ipotizzabile che un semplice dipendente statale possa inquinare la campagna elettorale; invece in ambito comunale è ben possibile che l'intero corpo elettorale sia interessato al contegno tenuto da dipendente che può comunque incidere sull'andamento di una pratica. Ciò è tanto più evidente» in un piccolo Comune, come Gavorrano. (p.s.)

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