Il Tirreno

Grosseto

CONSUMATORI

«Non è la prima volta che succede Mai sottovalutare»

El. Gi.

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 GROSSETO. «Non è la prima volta che Equitalia Gerit eserciti azioni di pignoramenti su notifiche nulle o inesistenti», dice l'avvocato Marco Festelli, presidente provinciale di Confconsumatori, che più volte ha avuto sotto mano situazioni simili. «Capitano non frequentissime - dice - Ma capitano».  Una cartella esattoriale non è mai cosa da niente o da sottovalutare. È un documento che dà la possibilità all'agente di riscossione (Equitalia spa), in caso di mancato pagamento di agire e rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa o il pignoramento di quest'ultima, con successiva vendita coatta. La cartella esattoriale infatti è un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale non pagata o di una sentenza diventata definitiva. Quando si riceve una cartella esattoriale si deve essere consapevoli della forza del documento che vi è dentro e non sottovalutarlo. È quindi diritto (e anche dovere) di un cittadino capire a fondo questo documento, verificare cosa chiede e soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere cosa fare, compreso il contestarlo quando la pretesa è ingiusta (perché magari la si è giù pagata) oppure è illegittima (perché come in questo caso non rivolta a noi). È un momento delicato, in particolare, questo delle "notifiche" sulle quali occorre fare attenzione leggendo con cura le voci riportate sul plico consegnato dal messo notificatore. Nel caso in cui Equitalia recapiti una cartella esattoriale a un cittadino per sbaglio, e quest'ultimo firma, che cosa bisogna fare? E che cosa deve fare l'altro soggetto che non l'ha ricevuta, quando si trova di fronte ad azioni esecutive o a preavvisi di fermo o pignoramento piovuti all'improvviso?  Se a Equitalia risulta notificato un atto per sbaglio e procede con l'iter facendo l'atto di esecuzione - dice Festelli - «l'esecutato può fare opposizione al giudice (quello del tribunale o il giudice di pace a seconda dell'importo), spiegando di non aver ricevuto niente». A quel punto l'agente di riscossione può tirar fuori la sua notifica (firmata da un altro), ma l'interlocutore può contestarla e dimostrare che non era lui il soggetto che doveva firmare. La notifica è quindi nulla, e su questo si baserà la contestazione del procedimento di esecuzione che il corretto destinatario non ha mai ricevuto. «Qualche problema di notifiche c'è sempre», dice Festelli, che ricorda qualche multa risalente al '95-'96 e su cui Equitalia ha avanzato richieste di pagamento; «ma essendo passati 5 anni il credito si è prescritto» e quindi il giudice ha detto che non era più esigibile.  

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