Il dolore
«Lavoriamo per correggere gli errori»
El. Gi.
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EQUITALIA. Renzo Giannoni Il direttore dell'ente di riscossione: «L'importante è rimediare»
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GROSSETO. «C'è stato un evidente errore di indirizzo», conferma Renzo Giannoni, direttore provinciale di Equitalia, a Grosseto; il primo a non nascondere l'evidente "pasticcio" anagrafico capitato alla grossetana che ha ricevuto per sbaglio una cartella esattoriale destinata alla provincia di Grosseto. «Gli errori - dice - capitano in tutti i lavori». «I problemi della notifica e della coerenza di indirizzi - dice il direttore - sono importanti e vi lavoriamo continuamente per correggerli». Capita «in qualsiasi lavoro. Se non lavoriamo non sbagliamo mai. L'importante è mantenere gli errori sotto livelli fisiologici e rimediare per non importunare il cliente». Detto questo, una persona o un ente pubblico può trovarsi un bene pignorato senza averne avuto avvisaglia perché non ha ricevuto la notifica? E chi ha sbagliato in una situazione così delicata come la notifica di una cartella easttoriale di Equitalia? Nel caso in questione, «un errore di abbinamento tra soggetto e reale residenza - risponde Giannoni - potrebbe essersi annidato nel momento in cui è stato rilevato l'indirizzo del mezzo del conducente, e questo indirizzo è stato comunicato a Equitalia servizi che l'ha trasformato in cartella. Un altro errore d'abbinamento tra nome e dati di residenza può invece risultare all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate di Grosseto, come ancora a passaggi successivi», dunque rilevati da Equitalia. Detto questo, «è indubbio che il soggetto che riceve per sbaglio una cartella esattoriale non possa essere perseguito perché non è interessato dal titolo esecutivo». Mentre che cosa ne sarà del soggetto realmente interessato e che non ha ricevuto la notifica? Si troverà un bene pignorato senza saperlo? «No - tranquillizza Giannoni - Dopo 60 giorni dalla presente notifica andremo a cercare il soggetto per una riscossione coattiva. Se lui dimostra di non aver ricevuto la notifica o che è nulla (come in questo caso) perché firmata da un altro, a quel punto gli notifichiamo nuovamente l'atto dandogli altri 60 giorni previsti dalla data di notifica per ottemperare senza pagare indennità o fare opposizioni».
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