Il Tirreno

Grosseto

«I regolamenti sono illegittimi»

Pierluigi Sposato
«I regolamenti sono illegittimi»

Arcimboldo, tutti assolti, ma: «Le norme dal '95 violano le disposizioni statali»

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 GROSSETO. Per i committenti del gazebo dell'Arcimboldo va dichiarata la prescrizione del reato anche se non può essere affatto invocata la buona fede: hanno trasformato un immobile già dichiarato corpo di reato da una sentenza. I funzionari comunali responsabili dell'istruttoria devono essere assolti perché non hanno in alcun modo partecipato alla realizzazione dell'abuso. E comunque i regolamenti edilizi del Comune del 1995, 1998 e 2006 sono «illegittimi» e ritenuti «operanti ormai da un quindicennio in violazione delle leggi dello Stato».  Giudizi pesanti quelli che il giudice Giovanni Muscogiuri mette nero su bianco nelle 17 pagine della sentenza per uno dei casi gazebo più impattanti, quello di piazza Tripoli, rimosso ormai da qualche mese.  Non doversi procedere per estinzione per prescrizione per Moreno Barracu e Cristina Scuffiotti; assoluzione per non aver commesso il fatto per Gianpaolo Fornasiero e Chiara Marrata. A queste conclusioni il giudice arriva dopo la disamina della storia del locale abusivamente trasformato: dal casotto in muratura al primo ampliamento, prima con un gazebo metallico di 80 metri quadrati; poi il secondo ampliamento, con l'accorpamento dei due manufatti uniti mediante pensilina. Primo atto nel 1996, con l'autorizzazione comunale per una pedana in legno rimovibile; lavori risultati difformi e poi sanati; il gazebo, però, nota il giudice «non era sostenuto da alcuna concessione edilizia» anche perché l'autorizzazione del 1996 riguardava una pedana e non un volume. Una «situazione legalmente surreale» che aveva poi portato alla condanna del 1998 da parte del pretore: regolamento illegittimo, reato sussistente ma mancanza dell'elemento psicologico. Ma tra il 1999 e il 2007 erano intervenute altre trasformazioni «apparentemente sostenute da altrettanti titoli abilitativi» fino a che, nell'aprile 2007, un sopralluogo della polizia municipale aveva rivelato una realtà completamente diversa, anche oltre quei titoli. «Il bar Arcimboldo era adesso ospitato non più da un chiosco in muratura con adiacente gazebo destinato ad accogliere i tavoli degli avventori bensì da un unico organismo edilizio tutt'altro che corrispondente alla somma dei precedenti, al punto che il bancone di mescita delle bevande (originariamente nel casotto) si protraeva fino all'interno del gazebo attraverso il vano di accorpamento abusivo nelle cui pareti peraltro figurava un'apertura che adesso era adibita a ingresso principale del locale». In più, con edificazione su suolo pubblico, senza che dal 2000 la concessione venisse rinnovata (anche se l'occupante la pagava). A nulla rileva «che il gazebo possa eventualmente ritenersi progressivamente realizzato e trasformato in conformità alle disposizioni di ben tre successivi regolamenti comunali illegittimi, susseguitisi nel tempo in funzione della pretesa disciplina di ciò che, nella locale terminologia, viene denominato il manufatto precario». In primo luogo, perché gli interventi fanno riferimento a un manufatto dichiarato corpo di reato da una sentenza. In secondo, perché da nessuno dei regolamenti si ricava una «fonte normativa di legittimazione», in quanto essi contengono «disposizioni emesse in violazione delle leggi dello Stato».  Eppure, pur in presenza di un illecito acclarato (ogni trasformazione era da ritenersi illegittima perché relativa a un corpo di reato), non è possibile condannare nessuno. Il giudice punta il dito sui regolamenti edilizi. E senza giri di parole afferma che «il risultato pratico di siffatta illegittima normazione locale è quello di alimentare e diffondere, sotto la copertura della parvenza della legittimità burocratica precostituita dalla stessa autorità amministrativa comunale, interventi edilizi oggettivamente criminosi»; quei manufatti a uso commerciale «ingenerano illecite trasformazioni dell'assetto del territorio, del tessuto urbano e del carico urbanistico che, di fatto, perdurano nell'arco di decenni». Però la data di riferimento per le opere oggetto del processo è il 2000, nota Muscogiuri scorrendo documenti e testimonianze, «ovvero al più tardi nel 2003, ossia allorquando sulla base della dia 1750 sarebbe stata presumibilmente eseguita un'ulteriore trasformazione del suddetto gazebo, consistita nell'apertura di una porta esterna». La sentenza del 1998, comunque, «scongiura in radice qualsiasi possibilità di tergiversare in tema di buona fede» per quanto riguarda i committenti. E sui funzionari comunali, non risulta «che costoro abbiano compartecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione dell'abuso edilizio accertato in questo processo nei termini e nei limiti sopra precisati».

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