Il dolore
LA LEGGE
Gli agricoltori non devono fare scontrino
1 MINUTI DI LETTURA
GROSSETO. Frutta e ortaggi possono essere venduti da commercianti che acquistano i prodotti all'ingrosso oppure da agricoltori diretti che coltivano da soli ciò che vendono. Nel primo caso chi sta dietro al banco (è il caso dei denuncianti) è considerato commerciante a tutti gli effetti e deve rilasciare lo scontrino; nel secondo caso si rimane nella categoria di agricoltori dunque lo scontrino non serve e di conseguenza non si devono pagare le tasse sul fatturato. Lo prevede la legge (la 633 del 1972 e il Testo unico delle imposte sui redditi) perché l'agricoltura è considerata un settore a rischio, vulnerabile alle bizze del clima e ad altri fattori imprevedibili, e gode di un regime speciale. Non solo. La legge permette agli agricoltori anche di acquistare una parte di prodotti all'ingrosso e di commercializzarli godendo comunque dell'esenzione della tassazione. L'unico obbligo è che la merce acquistata da terzi sia ben distinta da quella coltivata in casa attraverso cartelli che indichino chiaramente la provenienza. E qui, appunto, cominciano i problemi. (g.b.)
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google