Proteste
In primo grado aveva vinto la Confederazione. I giudici: difficile rapporto tra lex segretario e il nuovo direttore
Licenziamento illegittimo alla Cna
Federico Lazzotti
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SENTENZA. Arrivata dalla Corte di Cassazione Dirigente rifiutò due trasferte con la sua auto. Sentenza dopo 10 anni
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GROSSETO. Per due volte si era rifiutato di prendere la sua auto per andare in trasferta. La prima volta era stato ammonito, dopo la seconda, l'8 agosto del 2001, era stato licenziato. A distanza di 10 anni la Cassazione ha confermato la sentenza in Appello nella quale la Cna era stata condannata per «licenziamento illegittimo». Sei mensilità arretrate, questo il risarcimento, già versato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato di Grosseto all'ex segretario, ora in pensione, Luciano Meconcelli. «Il massimo per un'associazione cosiddetta di tendenza dove non viene applicato l'articolo 18 - spiega l'avvocato Paola Pippi - se fosse stato dipendente di un'azienda privata molto probabilmente il giudice avrebbe disposto un risarcimento maggiore e il reintegro immediato». La battaglia legale tra l'ex segretario grossetano e la Cna inzia nella tarda primavera del 2001. Al centro del ping pong ci sono le trasferte che il dirigente deve compiere due volte a settimana, il martedì e venerdì, nella zona sud della provincia, in particolare a Manciano e Orbetello. La Confederazione, in quel periodo, ha due auto (una Fiat Punto e una Bravo ndr) che mette a disposizione dei dipendenti per le trasferte. La mattina del 24 luglio però, quando Meconcelli, alle 8.30, si presenta in sede non trova né la Fiat Punto né la Bravo. Entrambe le auto sono state già prenotate per trasferte più distanti, in quella circostanza a Firenze. Per questo il dirigente avverte il direttore spiegandogli che non può andare e non ha intenzione di usare la propria macchina né i mezzi pubblici. Due settimane più tardi dalla Cna arriva la lettera di licenziamento per «insubordinanzione». La sentenza di primo grado del giudice del lavoro, arriva tre anni più tardi e dà ragione alla Cna. Meconcelli e il suo legale, però, non si danno per vinti, e presentano appello al tribunale di Firenze. Il 23 gennaio del 2007 la Corte d'Appello ribalta il primo grado. I giudici, infatti, dichiarano illegittimo il licenziamento e condannano la Cna al pagamento a favore dell'ex dirigente «di una somma pari a sei mensilità». Scrive il giudice: «la contestata insubordinazione era dipesa dall'assenza dell'autovettura aziendale, di cui, per altro, il lavoratore aveva tempestivamente informato telefonicamente il direttore». L'ultimo capitolo dell'odissea giudiziaria è andato in scena a fine marzo davanti alla Corte di Cassazione dove sia la Cna, in prima battuta, che l'ex dipendente, a ruota, avevano fatto ricorso. La prima per chiedere l'annullamento dell'Appello, il secondo per vedersi riconousciuto come vittima di mobbing. La Corte, dopo aver rilevato che «l'intera vicenda si inseriva nel quadro di un difficile rapporto personale tra il dipendendete di lunghissima anzianità e il nuovo direttore», ha rigettato entrambi i ricorsi confermando però l'illegittimità del licenziamento dell'ex dirigente.
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