Gioco
COSÈ SUCCESSO
I nomi dei consiglieri scritti su un solo foglio
3 MINUTI DI LETTURA
CASTIGLIONE. Su 31 liste presentate nei 6 comuni, solo quella di Centrodestra di Castiglione ha sbagliato in modo così grossolano a raccogliere le firme. Questo dato da solo rende l'idea di quanto sia pesante la responsabilità di chi ha fatto gli atti, li ha controllati e certificati. E non manca, a cappello, una responsabilità politica. Vale la pena riassumere cosa è successo. A disciplinare la materia è il Dpr 560/70. L'articolo 32 4º commma dice testualmente "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi". In sostanza, su ciascun foglio deve essere riportato il nome del candidato a sindaco e i nomi di tutti coloro che corrono per consiglieri. Questo, nella chiara intenzione del legislatore, per evitare che si chiedano le firme per la lista del candidato "X" e poi si alleghi il foglio alla candidatura di "Y". La lista di Centrodestra, invece, aveva i nomi dei consiglieri esclusivamente sul primo dei 7 fogli, contenente solo le prime 18 firme, quando a Castiglione ne servono da 60 a 120. Le altre sono state prese su moduli "in bianco", poi allegati al primo. E nessuno si è preso la briga di riempirli neppure "a posteriori". Non si potrebbe, sia chiaro, ma molti lo fanno, a destra e a sinistra, in quanto spesso il candidato a sindaco, ed è proprio il caso di Castiglione, arriva all'ultimo momento e così l'elenco dei candidati al consiglio. In sostanza, ci si prepara prima con le firme, poi si riempiono i fogli a liste fatte. Ma si riempiono tutti, non solo uno... Su vicende analoghe già accadute in Italia c'è molta giurisprudenza e molte sentenze di Tar e Consiglio di Stato che, va detto, in nessun caso hanno dato ragione ai ricorrenti. Questo un estratto di una sentenza, che rende l'idea (in corsivo le frasi più importanti). "La ratio dell'art. 32 del D.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla presentazione delle candidature ed alla firma dei sottoscrittori, che impone l'utilizzo di appositi moduli recanti il contrassegno della lista ed i nominativi dei singoli candidati corredati con le loro complete generalità, è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati presentati e l'omissione dei nominativi inficerebbe la validità della lista stessa; pertanto è legittima l'ammissione di una lista che, oltre alla dichiarazione fatta nel primo atto, riporti nei modelli successivi il contrassegno e l'elenco dei candidati con la completezza dei dati anagrafici richiesti, atteso che, dal punto di vista strutturale, l'atto di presentazione della lista, dovendo contenere un numero rilevante di firme di "sottoscrittori", non può non comporsi che di una pluralità di moduli, che necessariamente si configurano come parti di un documento unitario, funzionalmente collegate, idoneo a rappresentare lo stretto collegamento delle liste dei candidati con l'atto principale". Va aggiunto che, essendo atto pubblico, non valgono eventuali prove testimoniali. (g.f.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google