Il Tirreno

Grosseto

Retta calcolata sul reddito dell'anziano ricoverato: lo dice il Consiglio di Stato

Sara Landi
<strong>CASA DI RIPOSO </strong>Ferrucci di Grosseto: una delle 18 della provincia
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CASA DI RIPOSO Ferrucci di Grosseto: una delle 18 della provincia

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GROSSETO. Calcolare la retta di un non autosufficiente in una casa di riposo (Rsa) sulla situazione economica di tutta la famiglia, e non del solo assistito, è un salasso vessatorio per il cittadino? Da anni su questa posizione è schierata l'Aduc, associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori che accoglie con soddisfazione la sentenza 1607 del 2011 del Consiglio di Stato.  Con essa il mese scorso il secondo e ultimo organo della giustizia amministrativa italiana si è pronunciato su un contenzioso in materia di Rsa su cui già si era espresso il Tar della Lombardia.  «Il Consiglio di Stato sembra finalmente aver messo la parola fine alla vicenda annosa delle residenze sanitarie assistenziali - scrive in una nota l'ufficio legale dell'associazione - Da anni denunciamo le prassi illegittime di moltissimi Comuni che, a fronte di ricoveri di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi, calcolano la quota di retta a carico dell'utente non solo sulla base del suo reddito, come prevede la legge, ma anche sul reddito dei suoi familiari, a cui poi viene richiesto il pagamento».  Una prassi che, sempre secondo Aduc, spesso mette in ginocchio famiglie intere, costrette a pagare cifre esorbitanti. Il nodo della questione è proprio questo. Essendo il valore dell'Isee (in sigla, Indicatore della situazione economica equivalente, ndc.) quello che determina la quota di compartecipazione alle spese per una prestazione sociale (case di riposo ma anche asili o mense scolastiche, tanto per fare altri esempi), il reddito che deve concorrere al calcolo dell'Isee, nel caso di accesso ad una Rsa, è solo quello della persona che viene ospitata nella struttura, o è giusto tenere conto anche della situazione (e quindi del tenore di vita) dei familiari più prossimi dell'assistito?  Mettendo a confronto le risposte di Fabrizio Boldrini (direttore della Società della salute Area grossetana, nel cui territorio si trovano quattro delle 18 strutture di questo tipo in Maremma) e quella di una dei legali dell'Aduc, Claudia Moretti del foro di Firenze, il nodo non si scioglie. Per l'Aduc però non ci sono margini di dubbio: «Dopo anni di alti e bassi si è finalmente pronunciato il Consiglio di Stato dando ragione agli utenti. Le rette per la degenza in Rsa di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili gravi devono tener conto dei redditi del solo assistito e non anche dei redditi dei parenti. La sentenza sul punto è chiara e motivata».  L'ufficio legale dell'Aduc invita inoltre a tenere presente anche un'altra sentenza precedente del Consiglio di Stato, in cui in riferimento al decreto legislativo 109 del 1998 (proprio quello che ha introdotto l'Isee come criterio unificato di valutazione della situazione economica di chi richiede una prestazione sociale) si stabilisce sostanzialmente che la mancata adozione del decreto di attuazione, non può paralizzare l'operatività della norma.  In particolare dove dice che «la situazione economica da valutare per calcolare la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione sociale, è solo quella del beneficiario se over 65 non autosufficiente o con handicap permanente grave».  Secondo i legali dell'Aduc anche in assenza del decreto previsto dalla legge, il legislatore regionale e i regolamenti comunali dovrebbero attenersi a un principio uniforme su tutto il territorio nazionale.

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